Cass. civ. Sez. VI, Sent., 02-12-2011, n. 25898

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che S.I. ricorre per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di Bari del 9 marzo 2010 che ha confermato il rigetto dell’impugnazione relativa al diniego di concessione dello status di rifugiato;

letto il controricorso del Ministero dell’interno;

rilevato che il ricorso non è stato depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c. e che, pertanto, è ìmprocedibile.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 565,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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