Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-06-2011) 14-07-2011, n. 27785 Custodia cautelare in carcere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di C.A. avverso l’ordinanza emessa in data 23.3.2011 dal Tribunale di Catania, in funzione di appello ex art. 310 c.p.p., che confermava quella pronunciata dalla Corte di Appello di Catania di rigetto dell’istanza difensiva di sostituzione della misura cautelare carceraria in atto applicata al ricorrente (ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 4 bis).

Deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 221 c.p.p. e segg., in quanto la Corte di Appello, dovendo decidere sulle condizioni fisiche dell’imputato ed avendo necessità di acquisire dati e valutazioni che richiedevano particolare competenza scientifica, aveva disposto un "accertamento" urgente a cura del medico all’uopo nominato senza il rispetto delle garanzie previste dalla procedure di cui all’art. 221 c.p.p. e ss.. La conseguente motivazione, inoltre, appariva manifestamente illegittima laddove riteneva che si era sostanzialmente sviluppato il contraddittorio sulle condizioni di salute dell’imputato attraverso la consulenza di parte allegata all’istanza di sostituzione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Premesso che l’eccezione In questione è stata già formulata con l’atto di appello ex art. 310 c.p.p., quando la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere sia fondata, a norma dell’art. 299 c.p.p., comma 2 ter, seconda parte, sulla sussistenza di patologie particolarmente gravi che rendano le condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione, il giudice, se non accoglie la domanda sulla base degli atti, ha l’obbligo di disporre accertamenti medici da espletarsi – contrariamente a quanto è previsto dalla prima parte della medesima disposizione a proposito dell’istanza fondata su ragioni diverse – con le formalità e le garanzie previste per la perizia (Cass. pen. Sez. 1, n. 16547 del 14.3.2010, Rv. 246934).

In altri termini, l’accertamento medico senza formalità previsto dalla prima parte dell’art. 299 c.p.p., comma 4 ter è sufficiente nel solo caso di accoglimento dell’istanza. Qualora, invece, il giudice ritenga di non aderire al parere medico fornitogli, deve necessariamente dar luogo all’espletamento di una perizia da svolgersi con tutte le garanzie previste dall’art. 220 c.p.p., e ss..

Infatti, è stato anche affermato che "è illegittimo il provvedimento con cui il giudice rigetti l’istanza di revoca della custodia cautelare in carcere – fondata sulle condizioni di salute di cui all’art. 275 c.p.p., comma 4 bis (condizioni cioè incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in regime carcerario)" sulla base di una perizia disposta senza dare avviso al difensore della nomina del perito e dell’inizio delle operazioni peritali e, quindi, in assenza del contraddittorio delle parti, in quanto, In tal caso, il giudice ha l’obbligo, ove ritenga di non accogliere la suddetta istanza, di disporre, previa nomina di un perito, accertamenti medici che devono essere eseguiti, pur nulla speditezza richiesta, con le formalità e le garanzie previste per la perizia, ex art. 220 c.p.p. ss." (Cass. Pen. Sez. 5, n. 10190 del 15.2.2006, rv. 23429).

Consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame.

La Cancelleria provvederà all’adempimento previsto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore del Penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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