Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-06-2011) 14-07-2011, n. 27739

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Brescia avverso la sentenza emessa in data 26.3.2010 dal Tribunale di Bergamo – Sezione distaccata di elusone, con la quale D.V., all’esito del giudizio abbreviato, è stata condannata per il reato di cui all’art. 186 C.d.S. alla pena di giorni dieci di arresto ed Euro 172 di ammenda oltre alla sospensione della patente di guida per mesi uno "già presofferta".

Deduce la violazione di legge per mancata applicazione autonoma della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, laddove è stata dichiarata "già presofferta" in ragione della sospensione cautelare della patente antecedentemente disposta dal Prefetto. Il ricorso è infondato e va rigettato.

E’ vero che come rilevato dalla ricorrente Parte pubblica, "In tema di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato (nella specie, guida in stato di ebbrezza), le statuizioni adottate al riguardo dal Prefetto, in via provvisoria e cautelare, e dal giudice penale in via definitiva, sono tra loro del tutto autonome, nel senso che il giudice non può esimersi dal disporre detta sospensione sul presupposto che sia già stata disposta dal primo, ne fissarne la durata, scomputando quella imposta dal Prefetto; va tuttavia esclusa la cumulabilità dei periodi imposti, restando ferma la possibilità in fase esecutiva di computare In detrazione il periodo di sospensione stabilito dal Prefetto" (tra le più recenti: Sez. 4^, n. 47955 del 27.10.2004, Rv.

230349; Sez. Un, n. 20 del 21.6.2000, Rv. 217020; oltre quella richiamata in ricorso: Sez. Un., n. 8488 del 27.5.1998, Rv. 210983).

Ma nel caso di specie deve ritenersi che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sia stata autonomamente applicata dal giudice a quo, laddove la successiva locuzione "già presofferta" rappresenti una mera precisazione superflua, dovendosi in sostanza sottrarre da quella applicata in sede amministrativa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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