T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 19-07-2011, n. 1110

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il ricorrente è cittadino extracomunitario cui è stata respinta la domanda di emersione per precedenti ostativi,

– nel provvedimento non è citato quale sia il titolo di reato che costituisce il precedente ostativo,

– il ricorso è tutto impostato sull’assunto che si tratti del noto art. 14 d.lgs.286/98 (da cui deriverebbe l’applicabilità ad esso del favorevole regime post sentenza Corte di Giustizia 28. 4. 2011),

– si è fatta istruttoria, ma l’amministrazione non ha ottemperato,

– alla udienza odierna il difensore del ricorrente ha prodotto documenti (decreti espulsioni) da cui si traggono indizi in ordine al fatto che lo stesso sia stato effettivamente condannato per art. 14,

d’altronde la stessa circostanza che l’amministrazione non abbia risposto all’istruttoria è comportamento valutabile quale argomento di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c.,

– il ricorso è pertanto accolto, spese compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

COMPENSA tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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