Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-06-2011) 14-07-2011, n. 27783 Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di C.A. avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 28.10.2010 dal GUP del Tribunale di Trento che applicava al ricorrente la pena concordata di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 600 di multa per un delitto di tentato furto pluriaggravato e due di furto pluriaggravato, disponendo il sequestro conservativo delle somme in sequestro, a garanzia del pagamento degli adempimenti sub artt. 316 e 317 c.p.p.. Deduce il vizio motivazionale nella parte in cui è stata disposto il sequestro conservativo delle somme in sequestro ed in relazione alla insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p..

Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate. Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un., n. 10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino; Cass. pen., Sez. 4, 13.7. 2006, n. 34494, Rv. 234824), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorchè succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p.).

Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice decide, invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi.

E nel caso in esame il Giudice, ha dato atto sia pur implicitamente e quantunque nella sintesi motivazionale tipica del provvedimento e con richiamo alle argomentazioni motivazione dell’ordinanza cautelare in atti, di aver proceduto alla verifica della sussistenza delle eventuali cause di proscioglimento, escludendo tale evenienza.

Altrettanto dicasi per l’ulteriore doglianza. Benchè adottato con la sentenza di patteggiamento, il provvedimento relativo al disposto sequestro conservativo delle somme di denaro in sequestro, ha natura di ordinanza, tale essendo la forma imposta dalla legge e come anche lo stesso ricorrente riconosce, ma proprio per tale ragione era ricorribile dinanzi al tribunale del riesame e non già in cassazione: infatti il ricorso diretto per cassazione per violazione di legge è previsto soltanto contro il decreto di sequestro, non anche contro l’ordinanza di sequestro conservativo, stante il riferimento esclusivo alla forma tipica di provvedimento adottabile per il sequestro preventivo e per quello probatorio (Cass. pen. Sez. 4, n. 8804 del 6.2.2009, Rv. 243707).

Peraltro, non è possibile qualificare il ricorso, come tale inammissibile, quale impugnazione da trasmettere al tribunale del riesame, poichè non risulta nemmeno depositato nei termini (dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza del provvedimento: nel caso di specie, dalla data della sentenza, essendo l’imputato presente) di cui all’art. 324 c.p.p., comma 1, (richiamato dall’art. 318 c.p.p.): infatti il ricorso risulta depositato solo il 29.11.2010.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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