Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-06-2011) 14-07-2011, n. 27782 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Ancona avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 18.10.2010 dal GIP del Tribunale di Pesaro che applicava a M.B. la pena concordata di anni tre, mesi quattro di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa per i reati, unificati con la continuazione, di cui all’art. 81 c.p., comma 2 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e 1 bis (acquisto e cessione in tempi diversi di quantitativi imprecisati di cocaina), art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (acquisto di 300 gr. di cocaina) e artt. 477 e 482 c.p. (acc. dal settembre 2010 e fino al 26.10.2010).

Deduce l’omessa comminatoria dell’ordine di espulsione dallo Stato dell’imputato straniero, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86.

Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Invero, la sentenza impugnata ha omesso di provvedere in relazione alla misura di sicurezza, prevista obbligatoriamente dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, della espulsione dal territorio dello Stato dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74 e 79 e art. 82, commi 2 e 3, medesimo D.P.R. (ed applicabile anche con la sentenza ex art. 444 c.p.p. a norma dell’art. 445 c.p.p., trattandosi nel caso di specie di "patteggiamento allargato"). Tale omissione integra certamente la violazione di legge di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) (cfr. Cass. pen. Sez. 3, n. 7641 del 3.2.20101, Rv. 246196). Essendo necessario, però, procedere alla valutazione della pericolosità sociale dell’imputato per l’applicazione della misura di sicurezza (cfr. sent. Corte Cost. n. 58/1995), la sentenza del GIP del Tribunale di Pesaro va annullata, con rinvio, limitatamente alla omessa pronuncia in relazione all’applicazione della misura di sicurezza medesima.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’espulsione dell’imputato dallo Stato con rinvio al Tribunale di Pesaro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *