Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-05-2011) 14-07-2011, n. 27648 Procedimento penale minorile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Ancona, sez. per i minorenni, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale per i minorenni della stessa città, che aveva condannato S.D. G. per il reato di furto aggravato e spaccio di sostanze stupefacenti alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 2.200 di multa.

Al S., all’epoca dei fatti minorenne, era addebitato, di essersi impossessato di cialde di caffè da una macchinetta distributrice (in parte utilizzzandole e in parte occultandole), sottraendole alla comunità dove costui era ospitato, e di aver ceduto dell’hashish a due ospiti della stessa comunità. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, con cui denuncia:

– la violazione, l’inosservanza e l’erronea applicazione del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27, perchè i giudici dell’appello non hanno emesso in relazione al furto delle cialde sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, ritenendo ostativa la non occasionalità del fatto, benchè definito di "modestissima entità".

Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe adottato una nozione di occasionalità del comportamento che travalica l’episodio incriminato.

– la illogicità e la contraddizione della motivazione in ordine alla prova della sussistenza del reato di spaccio, la violazione e la mancata applicazione dell’art. 530 c.p.p., comma 2, ed il travisamento del fatto. Il ricorrente denuncia la contraddittorietà del quadro probatorio tracciato dalla sentenza, posto che solo un teste, M.H., avrebbe dichiarato di aver ricevuto la droga dall’imputato e di averla consumata con lui e F.G., mentre quest’ultimo avrebbe negato l’episodio, privando pertanto di attendibilità la testimonianza del primo. Risulterebbe inoltre travisata la testimonianza resa dall’educatore circa il rinvenimento nella disponibilità dell’imputato di una scatoletta: costui aveva dichiarato che il contenitore era sporco di sostanza marrone e di odore acre, senza far alcun riferimento all’hashish. Pertanto, l’affermazione della sentenza impugnata che la deposizione dell’ H. aveva trovato riscontro nel rinvenimento della scatoletta risulterebbe del tutto congetturale.

– la violazione e la falsa applicazione dell’art. 169 c.p. in relazione alla negata concessione del perdono giudiziale, in considerazione di una precedente condanna. Evidenzia il ricorrente che tale circostanza non era di per sè ostativa, posto che la presente condanna, cumulata con la precedente, non superava i limiti del beneficio ex art. 164 c.p.. Inoltre la Corte, non attenendosi al giudizio prognostico imposto dall’art. 169 p.p., non avrebbe valutato che l’imputato non aveva alcuna pendenza giudiziaria.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

2. La ratio della previsione contenuta nel D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27 è di consentire la estromissione immediata, o quanto meno la più possibile sollecita, dal circuito penale di condotte devianti, le quali siano prive di allarme sociale per la loro tenuità ed occasionalità ed appaiano destinate a rimanere nella vita del minore un fatto episodico e ad essere autonomamente riassorbite.

A tal fine, la norma prevede che nel processo a carico di imputati minorenni vada emessa sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando sussistano contemporaneamente tre requisiti: la tenuità del fatto, l’occasionalità del comportamento ed il pregiudizio per il minore derivante da un ulteriore corso del procedimento.

Il giudizio di tenuità richiede che il fatto sia valutato globalmente, considerando una serie di parametri – quali la natura del reato e la pena edittale, l’allarme sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e le modalità con le quali esso è stato eseguito -, così da stabilire se esso sia tale da determinare modeste reazioni e preoccupazioni nella comunità. Detta tenuità può essere ritenuta se il fatto sia oggetti va mente modesto e sia posto in essere con modalità che lo rendano ascrivibile alla naturale leggerezza delle persone di giovane età.

L’occasionalità indica un comportamento, non necessariamente unico, mentre il pregiudizio per le esigenze educative del minore comporta una prognosi negativa in ordine alla prosecuzione del processo, improntato, più che alla repressione, al recupero della devianza del minore.

L’occasionalità pertanto non coincide con l’incensuratezza dell’imputato, posto che tale interpretazione porterebbe di fatto ad escludere la ripetibilità del "beneficio", della quale, però, il legislatore non ha fatto cenno.

Orbene, nel caso in esame, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di questi principi, là dove, nel valutare il furto delle cialde di modestissima entità, ha ritenuto il fatto non occasionale o sporadico, richiamando tout court i precedenti dell’imputato e la connotazione logistica in cui l’episodio si era realizzato, ovvero in una comunità dove i giovani devono tenere una condotta estremamente lineare ed aderente alla civile convivenza, dimostrando invece l’imputato noncuranza e superficialità.

Pertanto, i Giudici dell’appello hanno adottato una nozione di occasionalità che non risponde al dettato della norma, ancorando il carattere non occasionale della condotta alla sola presenza di precedenti penali, senza verificare la natura delle condotte pregresse e, pertanto, la ripetitività dei medesimi comportamenti illeciti; ovvero introducendo valutazioni sul contesto dell’azione che dimostrano al contrario che il comportamento fu il frutto di particolari e momentanee condizioni psicologiche del minore a causa della sua immaturità.

Pertanto, dal rilevato vizio argomentativo consegue per tale capo l’annullamento della gravata sentenza per nuovo giudizio.

3. Fondato è anche il secondo motivo di ricorso, nel quale si denuncia la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell’imputato per il reato di spaccio di stupefacenti contestato nel capo e).

L’imputato, nei motivi inseriti nell’atto di appello, aveva invero denunziato l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dall’unico teste, H.M., poste a fondamento della ricostruzione accusatoria, poichè intrinsecamente non credibili e contraddette dalla testimonianza dell’altro teste G.F.R. e comunque non riscontrate dal rinvenimento nella camera dell’imputato di una scatoletta con forte odore acre, che poteva al più provare un uso personale di hashish e non l’attività di spaccio.

A tali specifiche censure, sorrette dalla dettagliata individuazione e rappresentazione degli elementi a sostegno, non può ritenersi risposta adeguata e logica la sbrigativa argomentazione che nulla provava la deposizione del teste G., giustificabile con "una omertà di palese matrice delinquenziale", in quanto l’attività di spaccio risultava confermata dal possesso da parte dell’imputato della suddetta scatoletta.

E’ evidente la insufficienza della risposta fornita dai Giudici di appello, posto che la valutazione di essere al cospetto di "omertà di palese matrice delinquenziale" risulta motivata da considerazioni generalizzanti ed estranee al fatto specifico in esame, mentre nessuna risposta è data al rilievo del carattere neutro del rinvenimento della scatoletta, di per sè non dimostrativa dello svolgimento da parte dell’imputato di un’attività di cessione della droga.

Pertanto, anche per tale capo si impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per nuovo giudizio.

4. Deve ritenersi assorbita, dall’accoglimento dei suddetti motivi, la restante doglianza concernente la violazione e la falsa applicazione dell’art. 169 c.p., pur non senza osservare che una precedente condanna è ostativa al perdono giudiziale sempre che, cumulata con quella precedente, superi i limiti per l’applicabilità del beneficio (cfr. Corte cost. sent. n. 154 del 1976).

Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, sez. per i minorenni, che procederà ad un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, sez. per i minorenni.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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