T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 19-07-2011, n. 1103

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il ricorrente impugna il provvedimento con cui è stata respinta la sua richiesta di emersione dal lavoro irregolare ex l. 102/09 per l’esistenza di precedente ex art. 14 co. 5 t.u. stranieri;

– nelle more il reato è stato di fatto abrogato per effetto della pronuncia della Corte di Giustizia 28. 4. 20011,

– l’amministrazione si è prontamente rideterminata in autotutela rilasciando il provvedimento richiesto,

– vi è sopravvenuta carenza d’interesse a coltivare il ricorso,

– le spese sono compensate, perché la situazione è medio tempore mutata rispetto al momento di emissione del provvedimento impugnato per effetto della entrata in vigore della c.d. direttiva rimpatri e della connessa pronuncia della Corte di Giustizia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA IMPROCEDIBILE il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

COMPENSA tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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