Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-05-2011) 14-07-2011, n. 27656

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – P.V., tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del 3 febbraio 2011 con cui il Tribunale del riesame di Bari ha confermato il provvedimento cautelare degli arresti domiciliari in relazione ad una serie di reati, tra cui l’associazione per delinquere finalizzata a fatti di corruzione legali al settore della sanità.

Nel ricorso il difensore ha dedotto mancanza di motivazione, soprattutto con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari, sotto diversi profili, evidenziando che, da ultimo (dopo la deliberazione del Tribunale), l’imputato è stato sospeso dalla funzione di primario e direttore della 2^ Clinica ortopedica dello stesso Policlinico e dall’esercizio della professione medica.

2. – In data 16 maggio 2011 il difensore dell’imputato, avvocato Michele De Pascale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in quanto nelle more del ricorso è intervenuto il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Bari che ha revocato la misura degli arresti domiciliari, ordinando l’immediata rimessione in libertà dell’imputato.

3. – Deve rilevarsi che l’avvenuta revoca della misura cautelare, nelle more del ricorso, ha determinato il venir meno dell’interesse all’impugnazione da parte dell’indagato, che ha dichiarato, tramite il suo difensore, di rinunciare al ricorso.

Il venir meno dell’interesse non configura un’ipotesi di soccombenza e pertanto si ritiene che il ricorrente non debba essere condannato nè alle spese processuali nè al pagamento della sanzione in favore della cassa delle ammende (Sez. un., 25 giugno 1997, n. 7, Chiappetta).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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