Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-05-2011) 14-07-2011, n. 27779

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Roma, giudice monocratico, applicava ad P.E. la misura della custodia in carcere e a S.S. la misura degli arresti domiciliari In quanto Indagati per il delitto di concorso In tentato furto in abitazione. I predetti erano stati arrestati in flagranza di reato perchè sorpresi ad "armeggiare" presso la serratura del portone dello stabile sito in via (OMISSIS) con in mano quattro spadini; al P. erano stati contestati anche i reati di cui agli artt. 497 bis e 495 cod. pen..

2. Proposta impugnazione, il Tribunale del Riesame di Roma confermava le misure, rilevando che chiaramente la condotta degli indagati configurava l’attuazione di atti univoci e idonei a perpetrare il reato di furto aggravato contestato. In particolare, gli abitanti dello stabile avevano riscontrato segni d’effrazione al nottolino della serratura e scheggiature tra la porta e la soglia della stessa.

Inoltre, nell’autovettura del P. erano stati rinvenuti altri oggetti utilizzabili per l’apertura di serrature: due paia di guanti, un arnese di acciaio in forma cilindrica, una lampada tascabile.

Il Tribunale osservava pure che non era configurabile l’istituto della desistenza, atteso che gli indagati avevano bloccato l’attività che stavano facendo solo dopo essersi resi conto dell’intervento della Polizia Giudiziaria e nel frangente avevano simulato indifferenza.

Risultavano sussistenti anche le esigenze cautelari per il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, atteso che l’azione criminosa compiuta dagli impugnanti mostrava un evidente carattere non di occasionante ed invece un elevato livello di pianificazione e preparazione dell’attività delinquenziale.

3. Gli indagati proponevano ricorso per cassazione.

Contestavano la configurabilità del delitto tentato, mancando a loro avviso la sicura univocità degli atti intrapresi ed osservati dagli agenti operanti. Non era neppure da escludersi che nel caso fosse intervenuta la desistenza volontaria. Chiedevano l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale del Riesame.

Motivi della decisione

1. I ricorsi debbono essere rigettati perchè infondati.

Si osserva che il Tribunale del Riesame ha correttamente affrontato ed esaminato le censure che vengono ribadite in questa sede. In particolare, sono stati esposti gli elementi di fatto, congruamente valutati dai Giudici di merito, attestanti che il reato contestato è configurabile nella forma del tentativo, essendo ravvisabili appunto i requisiti strutturali oggettivi della fattispecie criminosa autonoma del delitto tentato.

Parimenti, adeguatamente argomentata risulta l’esclusione dell’istituto della desistenza, che trova fondamento in principio in una volontaria controdecisione, da parte degli autori degli atti di tentativo, di abbandonare l’esecuzione del proposito criminoso: il che non è stato correttamente ritenuto sussistenza nella vicenda che occupa.

2. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno disposti gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, per la comunicazione del provvedimento al direttore dell’Istituto Penitenziario e tramite questo agli interessati.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda ex art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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