T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 19-07-2011, n. 1100

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– si controverte in ordine alla conversione ex art. 32 di permesso di soggiorno per minorenne affidato in fattispecie svoltasi anteriormente alle modifiche introdotte con l. 94/2009,

– in corso di causa si è disposta istruttoria cercando di assumere in Bangladesh informazioni sulla natura giuridica dell’affido cui è stato sottoposto il ricorrente, ma non è giunta risposta alcuna,

– nelle more, peraltro, con altre pronunce il Tribunale ha rivisto la propria posizione in punto di requisiti dell’affido nella situazione antecedente alla riforma della l. 94/2009 e si è uniformata alla giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato che riteneva valido qualsiasi affido anche di fatto,

– ne consegue che il ricorso deve essere accolto senza che sia necessario approfondire ulteriormente la questione della natura dell’affido in Bangladesh,

– spese compensate, stante la oscillazione di orientamenti giurisprudenziali sul punto;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

SPESE compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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