Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-05-2011) 14-07-2011, n. 27778 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.G. ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe con cui la Corte di appello ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicatagli per il reato di furto di cui era imputato.

Con unico motivo prospetta la nullità dell’ordinanza, scritta a mano, perchè asseritamente illeggibile.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

E’ vero che l’utilizzo della scrittura a mano per l’estensione della motivazione della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, se pur non vietato, è obsoleto e dimostrativo di attenzione ridotta da parte del magistrato amanuense alla manifestazione formale della funzione giurisdizionale, ponendo in secondo piano le esigenze del lettore ed in particolare di chi, essendo riguardato dal provvedimento, pretende di conoscerne agilmente le ragioni.

Tale modalità di estensione, peraltro, può essere causa di nullità di ordine generale a regime intermedio della sentenza ordinanza o decreto) solo se ed in quanto si risolva in un’indecifrabilità grafica, che non sia limitata ad alcune parole e non dia luogo ad una difficoltà di lettura agevolmente superabile (cfr. Sezioni unite, 28 novembre 2006, Giuffrida, rv 234916; nonchè, Sezione 2, 2 dicembre 2009, Russo ed altro, non massimata).

In vero, non è sufficiente a determinare la nullità la circostanza che il provvedimento non sia di agevole lettura o che comporti una difficoltà di comprensione delle parole vergate a mano dall’estensore, atteso che in tali casi il provvedimento giudiziario non può ritenersi privo di uno dei requisiti di validità per essa stabiliti.

E’, quindi, integrata l’ipotesi di assoluta carenza della motivazione, con la conseguente sanzione della nullità, solo quando un provvedimento sia del tutto incomprensibile, al punto da richiedere, per la sua decifrazione, un’operazione il cui stesso esito sia dubbio, poichè, nonostante gli sforzi cui eventualmente si sottoponga il lettore più attento, risulta impossibile avere certezza in ordine all’esatta comprensione del testo.

Or bene, nella specie deve escludersi qualsiasi nullità, apprezzandosi in modo sufficientemente chiaro la ragione del rigetto, basata da un lato sulla non particolare afflittività della misura che consentiva lo svolgimento di attività lavorativa e dall’altro sul rischio di recidiva desunto dai negativi precedenti.

Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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