Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-05-2011) 14-07-2011, n. 27777 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.M. ricorre contro l’ordinanza di cui in epigrafe, che, accogliendo l’appello proposto dal PM nei confronti dell’ordinanza del GIP, che aveva invece respinto la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, ha applicato al medesimo detta misura, ritenendo sussistente il compendio indiziario e l’esigenza cautelare del rischio di recidiva, in relazione ai reati di cui all’art. 110 cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (acquisto in concorso con altra persona di eroina per l’importo di circa 517 grammi lordi, e detenzione di ulteriore quantitativo della medesima sostanza, per l’importo di grammi 6,6 circa) ed all’art. 337 cod. pen. (resistenza a p.u. commessa in occasione dell’accertamento del precedente reato di droga, con lo speronamento dell’autovettura condotta dalla p.g. operante).

Contesta l’apprezzamento sviluppato dal giudicante sugli elementi indiziari gravi a supporto della ritenuta compartecipazione concorsuale del prevenuto alla condotta del correo, tale B. F., il quale risultava avere materialmente acquistato la droga, mentre egli attendeva in auto (si sostiene) solo per dare un passaggio al B., senza essere consapevole della presenza della droga. Il correo, del resto, lo aveva scagionato.

Contesta il giudizio di pericolosità sociale, che, in sostanza, si assume articolato solo sulla indicata sua non collaborazione processuale (mancata rivelazione dei contorni dell’episodio).

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Infatti, secondo assunto pacifico, in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorchè sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari o dell’adeguatezza della misura applicata possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l’applicazione della misura e, poi, eventualmente, (come nella specie) del giudice del riesame (cfr., di recente, Sezione 2, 17 settembre 2008, Fabbretti ed altri, non massimata).

Del resto, con specifico riguardo al compendio indiziario richiesto per le misure cautelari, la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra tra i compiti istituzionali del giudice di merito ed entrambe sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici. A tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, a fronte di una corretta giustificazione, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità.

In questa prospettiva, a fronte dell’analitica motivazione fornita dal giudicante, le doglianze proposte non possono trovare accoglimento.

Il giudicante, infatti, non solo ha tenuto conto delle dichiarazioni "liberatorie" del correo, ma, valutandole nel complesso e nel contesto, ne ha ritenuta incensurabilmente l’inattendibilità, a fronte delle emergenze complessive della vicenda, lette in modo non arbitrario in un’ottica dimostrativa del contributo consapevole del prevenuto. In tale direzione, in particolare, sono state valorizzate le circostanze dell’acquisto di droga, il comportamento tenuto dal prevenuto all’atto del controllo della p.g., la reazione violenta al momento di tale controllo, il tentativo di liberarsi del pacco contenente la sostanza.

E’ un quadro che è stato letto in modo non illogico a favore del contributo concorsuale, fattivo, in termini non rivalutabili in questa sede.

In punto di esigenze cautelari, deve escludersi che queste siano state fondate, come sostenuto in ricorso, sul non aver rilevato i contorni dell’episodio (ciò che, di per sè solo, non sarebbe stato satisfattivo, giacchè non può desumersi il pericolo di recidiva, di per sè solo, dal silenzio dell’indagato o dalla non collaborazione processuale: cfr., per riferimenti, Sezione 6, 24 settembre 2008, Gomez, non massimata: in realtà il tribunale ha sviluppato il rischio di recidiva, legittimamente, dai criteri stabiliti dall’art. 133 cod. proc. pen., tra i quali sono ricompresi le modalità e la gravita del fatto (gravita del fatto desumibile dal quantitativo di droga, dimostrativo dell’inserimento in ambienti criminosi di elevato spessore; reazione al momento del controllo di p.g.) (cfr. Sezione 3, 23 ottobre 2007, Sciara, non massimata).

Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Si provveda ex art. disp. att. cod. proc. pen..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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