Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-05-2011) 14-07-2011, n. 27776

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza in data 12/01/2008, rigettava il ricorso proposto da E.N.S. avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano-, con la quale era stata confermata la decisione di primo grado che aveva dichiarato l’imputato colpevole per avere guidato un autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica. La condanna era stata fondata sulla testimonianza dell’agente di P.S. intervenuto sul posto e sulle risultanze dell’esame ematico disposto per motivi terapeutici, in quanto l’imputato era stato ricoverato in ospedale per lesioni riportate a causa di un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto.

2. E.N.S. proponeva ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., deducendo che l’esame del tasso di etanolo era stato eseguito su iniziativa dei Vigili urbani, i quali avevano richiesto ai sanitari un prelievo di sangue per fini di istituto ed avevano consegnato il relativo campione al laboratorio dell’ASL di Bolzano:

perciò, come esposto nel ricorso originario, detto prelievo non era utilizzabile nel procedimento penale in quanto non effettuato a scopo terapeutico.

3. La terza Sezione Penale della Corte dichiarava l’inammissibilità del ricorso, con provvedimento depositato in data 09/02/2010. 4. Il condannato, con atto in data 06/12/2010 (depositato il 13/12/2010), chiedeva la revoca dell’ordinanza emessa dalla terza Sezione Penale in sede di ricorso straordinario. Rilevava che la Corte era incorsa in altro errore di fatto poichè aveva deciso sulla base di un fascicolo processuale errato inviato dal Tribunale di Bolzano, concernente altro episodio di guida in stato di ebbrezza, afferente pure esso istante.

Al riguardo, sollecitava la trasmissione del fascicolo processuale corretto n 75797/04 al fine di procedere nuovamente all’esame del primo ricorso straordinario di fatto ex art. 625 bis presentato dall’interessato in data 20/05/2009. 5. Il ricorso si palesa inammissibile perchè prodotto tardivamente.

Invero, ai sensi dell’art. 625 bis, il ricorso straordinario per la correzione di errore di fatto va proposto dal condannato nel termine di 180 giorni dal deposito del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, l’ordinanza contestata è stata emessa in data 09/02/2010, mentre l’ulteriore ricorso finalizzato alla revoca di detto provvedimento è stato prodotto il 13/12/2010, e quindi ampiamente fuori termine.

6. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche al versamento della sanzione pecuniaria ex art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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