T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 19-07-2011, n. 1096

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 10.9.2010 e depositato presso la Segreteria della Sezione il 4.1020210, I.A. si grava avverso il decreto del 14/7/2010 del Questore di Brescia, con il quale è stata dichiarata improcedibile la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in data 21.8.2009, avendo rilevato che il titolo precedente era scaduto in data 20.10.2001 e che la Questura di Roma, con nota del 13.7.2010, aveva fatto conoscere di non avere nessun fascicolo relativo alla ricevuta di presentazione del rinnovo al Commissariato di Albano Laziale.

Il ricorrente – senza articolare specifiche doglianze – lamenta il difetto di motivazione, evidenziando che il provvedimento si fonda sull’esclusiva argomentazione che la domanda è stata presentata con notevole ritardo, mentre avrebbe dovuto esaminarsi la sussistenza dei presupposti per il rinnovo.

Inoltre, il ritardo è stato determinato dalla mancanza d’informazioni da parte della Questura di Roma e la ricevuta della richiesta di rinnovo presentata ad Albano Laziale non è stata dichiarata contraffatta. Infine, il lavoratore ha un idoneo contratto di lavoro subordinato.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione, chiedendo il rigetto del gravame.

Con relazione del 22.10.2010, la Questura ha evidenziato una serie di elementi ulteriori, che però non sono presenti nel provvedimento.

Alla Camera di consiglio del 27.10.2010 (ord. N. 750/10) la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato, rilevando che "la motivazione così come articolata dalla Questura non è idonea a sorreggere l’atto impugnato, essendo necessario che l’atto contenga una compiuta e certa indicazione circa la falsità o meno della ricevuta del 2001 e l’insussistenza dei requisiti per ottenere il rinnovo del permesso," ferma restando "la possibilità – per l’Amministrazione – di procedere al compiuto riesame della posizione del ricorrente, per valutare con compiuta motivazione, anche alla stregua delle risultanza postumamente espresse con la relazione del 22.10.2010 della Questura, la sussistenza o meno dei presupposti per il rinnovo del titolo;"

E" stata fissata per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22.6.2011.

Con relazione 3.5.2011 la Questura ha fatto sapere che in pari data è stato emesso nuovo decreto di diniego sulla falsariga di quanto espresso nella relazione del 22.1.2010, essendo stato accertato, tramite controllo effettuati dai Carabinieri, che il ricorrente non risulta conosciuto a Gardone VT e Lumezzane né risultano versamenti previdenziali a suo nome presso l’INPS.

Alla pubblica udienza del 22.6.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo intervenuto un nuovo provvedimento, ancora in attesa di notifica al destinatario a causa della sua irreperibilità, con il quale l’Amministrazione -a seguito della statuizione incidentale – si è rideterminata, all’esito di una nuova istruttoria, sull’istanza di rinnovo del permesso.

Va soggiunto che – come la Sezione ha già avuto modo di rilevare (cfr. le sentenze 24.2.2011 n. 330, 3.3.2011 n. 373 e 11.3.2011 n. 417)- dopo che l’art. 30, secondo comma, del c.p.a. ha introdotto nel processo amministrativo l’azione autonoma di condanna per ottenere il risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’azione amministrativa – la vexata quaestio della pregiudizialità amministrativa è stata definitivamente risolta, in senso negativo, sicché laddove, come nella fattispecie, tale specifica domanda, la quale è proponibile entro il termine di cui all’art. 30, c. 5 del c.p.a., non sia stata ancora presentata, non compete al Giudice rilevare ex officio l’ipotetica presenza di un interesse la cui azionabilità è ancora nel potere della parte interessata.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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