T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 19-07-2011, n. 1095

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Prefettura di Bergamo ha respinto la sua richiesta di emersione dal lavoro irregolare. La Prefettura ha motivato il diniego sostenendo che il datore di lavoro non raggiungerebbe i limiti di reddito.

I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti:

1. il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto i requisiti di reddito non erano raggiunti nel CUD 2009, ma sono stati raggiunti nelle more nel CUD 2010

Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Nel ricorso era formulata altresì istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Con ordinanza 758/10 il Tribunale respingeva ritenendo rilevante ratione temporis il CUD 2009.

Con ordinanza 654/2011 il Consiglio di Stato accoglieva l’appello cautelare, non potendosi escludere la fondatezza del ricorso nel merito, in ragione del principio generale di rilevanza della situazione in essere al momento in cui è assunta la determinazione dell’autorità.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 13. 7. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il Tribunale ritiene che il ricorso sia infondato e prova a spiegare le ragioni del proprio convincimento.

La questione attiene all’interpretazione della norma dell’art. 1ter l. 102/09, co. 4, lett. d) nella parte in cui individua i requisiti di reddito necessari per regolarizzare un collaboratore domestico,

L’asserito datore di lavoro del ricorrente infatti è titolare di un reddito imponibile inferiore alla soglia di 20.000 euro da CUD 2009, ma superiore ad esso da CUD 2010 (depositato nelle more del perfezionamento della procedura),

La norma in realtà dispone in modo chiaro che "l’attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, "risultante dalla dichiarazione dei redditi", non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito,

Trattandosi di domanda da presentare entro il 30. 9. 2009, per reddito "risultante dalla dichiarazione dei redditi" non può che intendersi il reddito dell’anno 2008 (dichiarato nel modello IRPEF o nel CUD 2009),

Non è quindi possibile interpretare la norma nel senso auspicato dal ricorrente perché la chiarezza del dettato della norma non offre spazi all’interprete.

Nella ordinanza cautelare il Supremo Consesso ritiene che però esista un principio generale di rilevanza della situazione in essere al momento in cui è assunta la determinazione dell’autorità.

Dissentendo da questa opinione si ritiene che il suddetto principio non possa essere invocato in una procedura di sanatoria, quale l’emersione ex l. 102/09, che è un condono di una situazione di irregolarità pregressa. In tutti i condoni, infatti, i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per poter presentare la domanda di condono, e non possono in alcun modo rilevare le situazioni sopravvenute, in quanto se si attribuisse rilievo ad esse si finirebbe per condonare pro futuro.

Così come d’altronde non è consentita l’acquisizione in corso d’opera di presupposti legittimanti che non esistevano alla data ultima per essere ammessi al condono, allo stesso modo non si potrà attribuire rilievo alle circostanze negative sopravvenute dopo la scadenza dei termini per presentare la domanda (si immagini al caso opposto del datore di lavoro che perde i requisiti di reddito in corso di esame della domanda, si potrà mai sostenere che la domanda di emersione debba essere respinta?).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione delle spese di lite, che determina in euro 500, oltre i.v.a. e c.p.a. (se dovuti)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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