Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-12-2011, n. 25872 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.G. ricorre per la cassazione del decreto pronunciato dal tribunale in sede di opposizione allo stato passivo con il quale è stata dichiarata inammissibile la sua impugnazione del decreto del giudice delegato di parziale accoglimento della domanda di ammissione da lei proposta avente ad oggetto crediti per prestazioni di lavoro.

Il ricorso è affidato a tre motivi con i quali si deduce in sintesi:

violazione dell’art. 99, L. Fall. per avere ritenuto il tribunale necessaria la formulazione nell’atto di impugnazione di specifici motivi di ricorso benchè fosse presente nello stesso la esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali il ricorso era fondato; violazione di legge e difetto di motivazione per avere il giudice a quo ritenuto insussistente la chiara indicazione dei fatti e dei motivi di diritto posti a base dell’opposizione; ancora violazione di legge per avere il tribunale ritenuto sanzionabile con l’inammissibilità dell’opposizione la ritenuta carenza di specificità dei motivi in luogo di dichiararne la mera irregolarità o la nullità sanabile con la rinnovazione dell’atto.

L’intimata curatela non ha proposto difese.

Motivi della decisione

Il secondo motivo, che per la sua decisiva rilevanza può essere trattato per primo, con il quale si censura l’impugnata decisione per avere il tribunale ritenuto carenti di specificità i motivi dell’opposizione pur essendo stati compiutamente indicati i fatti e gli elementi di diritto sui quali la stessa era fondata merita accoglimento.

Giova premettere che la ricorrente ha proposto domanda di insinuazione al passivo chiedendo di essere ammessa sia per le somme non corrisposte dal datore di lavoro e risultanti dagli stessi prospetti paga redatti dall’imprenditore sia per gli ulteriori importi dovuti in considerazione della circostanza che l’attività lavorativa era iniziata in data antecedente a quella formalmente indicata nella documentazione di provenienza aziendale e che era stata prestata con un orario diverso e maggiore rispetto a quello risultante dalla citata documentazione. La domanda è stata accolta solo in relazione al primo importo mentre era stato esclusa l’ulteriore somma richiesta "perchè non compete essendo determinata su indicazioni di parte; difetta invero la prova scritta del relativo credito" (in tali termini la comunicazione del curatore circa le ragioni della non ammissione).

Con l’atto di opposizione la ricorrente ha ribadito l’esistenza dell’ulteriore credito derivante dalla prestazione dell’attività lavorativa per un arco temporale più lungo e per un orario maggiore di quello risultante dai documenti aziendali ed ha dedotto un’articolata prove testimoniale sul punto indicando i testimoni di cui ha richiesto l’assunzione.

Ciò posto, può prescindersi dalla questione oggetto del primo motivo e relativa all’eventuale differenza tra la specificità dei motivi richiesta dall’art. 342 c.p.c. per l’atto di appello e l’esposizione degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione richiesta dall’art. 99, L. Fall. dal momento che in ogni caso "La valutazione circa il rispetto, da parte dell’appellante, dell’obbligo di indicare specificamente le critiche rivolte contro la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 342 cod. proc, civ., va compiuta tenendo presente le argomentazioni addotte dai giudice di primo grado, poichè non è possibile una contestazione specifica di conclusioni non fondate su basi specifiche" (Sez. 3, Sentenza n. 7786 del 31/03/2010).

Nella fattispecie la domanda è stata rigettata per difetto di prova circa i fatti costitutivi della stessa. L’opposizione è fondata sull’offerta della prova ritenuta carente (nella specie: prova per testi), oltretutto non espletarle nella fase necessaria della verifica del passivo per le sue caratteristiche (prova di lunga indagine, non fosse altro che per il numero di testi da assumere) per cui non potevano sussistere dubbi o incertezza in ordine ai motivi di censura, fermo restando che in un giudizio, qual è quello di accertamento del passivo, che resta ormai sommario solo limitatamente all’impossibilità di assumere prove che non siano di immediato espletamento, il contenuto dei motivi, laddove la reiezione sia fondata sul difetto di prova, si atteggia necessariamente in modo tutt’affatto particolare, posto che la censura è formalmente diretta alla reiezione per la richiamata carenza probatoria ma in realtà consiste sostanzialmente nella richiesta di assunzione di mezzi espletagli solo nella fase dell’impugnazione.

L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento di quelli ulteriori e la cassazione del decreto impugnato con rinvio della causa al giudice a quo che provvederà anche sulle spese.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Lucca in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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