Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-05-2011) 14-07-2011, n. 27735 Omicidio colposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Lecce – Sezione di Maglie -, con sentenza in data 25-1-2007, dichiarava M.P. colpevole per il reato di omicidio colposo perpetrato a danno di P.S. a seguito di Incidente stradale. Riconosceva il concorso di colpa a carico della vittima dell’80%, concedeva le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante ex art. 114 cod. pen. prevalenti sulla aggravante, e condannava l’imputato alla pena di mesi due giorni venti di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni, in solido con il responsabile civile, in favore delle parti civili nella misura del 20%, con il riconoscimento di una provvisionale di Euro 10.000,00. 2. In fatto, era avvenuto che, il 5-9-2002, l’autovettura Opel Astra con a seguito un carrello rimorchio su cui era collocato un natante (gommone), condotta da M.P., stava percorrendo la strada S.S. (OMISSIS) allorchè era andata a collidere violentemente contro la Volkswagen Polo, condotta da P.S. che procedeva nella corsia opposta in direzione di (OMISSIS). In particolare, l’auto Volkswagen si era trovata di fronte improvvisamente un grosso cane ed al fine di evitarlo aveva fortemente sterzato a sinistra invadendo l’opposta corsia di marcia e così urtando violentemente con l’auto Opel Astra.

L’urto aveva interessato la parte anteriore del veicolo Opel e la fiancata laterale destra della Polo.

3. Il Tribunale di Lecce riteneva che l’occorso, sia pure con un forte concorso di colpa a carico della parte offesa, fosse ascrivibile all’imprudente e negligente condotta di guida dell’Imputato il quale stava procedendo a velocità eccessiva rispetto al limite imposto sul detto tratto di strada e trainando un carrello su cui era posto in modo precario un gommone.

4. Avverso la decisione proponevano appello l’imputato e il responsabile civile. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza in data 23-4-2009, assolveva il M. dal reato a lui ascritto con la formula perchè il fatto non sussiste. Osservava che le risultanze delle indagini svolte, anche tramite i rilievi compiuti dal Consulente del P.M., consentivano di affermare che l’auto Opel Astra, al momento dell’occorso, stesse procedendo alla velocità di circa 100 km orari e cioè eccessiva rispetto al limite di 80 km orari presente nel tratto di carreggiata interessato dall’impatto.

Peraltro, i rilievi tecnici effettuati sulla base delle modalità di accadimento del sinistro attestavano che, se anche il prevenuto avesse mantenuto l’andatura consentita di 80 km orari, l’urto sarebbe avvenuto lo stesso, non avendo appunto il conducente l’auto Opel la possibilità di effettuare manovre di emergenza e di evitare la collisione e le relative conseguenze.

5. Le parti civili L.G., P.L., P. D.R. proponevano ricorso per cassazione avverso la decisione.

Osservavano che ai sensi dell’art. 142 C.d.S., comma 3, lett. e) "i treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio" non potevano superare la velocità di 70 km orari fuori dai centri abitati. Ne discendeva che le valutazioni operate dai Giudici di Appello sulla base dell’andatura, ritenuta consentita, di 80 km orari si palesavano errate. Per cui doveva ritenersi che una diversa condotta di guida del conducente l’auto Opel Astra, trainante un rimorchio che imponeva ulteriore attenzione e prudenza, avrebbe evitato l’incidente ovvero ne avrebbe limitato le conseguenze. Comunque, sussisteva il nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e l’evento.

I ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata e, in ogni caso, la condanna dell’imputato, in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

Motivi della decisione

1.1. Il ricorso delle parti civili può essere parzialmente accolto, in riferimento alla formula di assoluzione del prevenuto adottata dalla Corte di Appello.

Si osserva, innanzitutto, che risulta infondato il riferimento fatto dai ricorrenti circa la sussistenza di un divieto di superamento della velocità di 70 km. orari a carico del conducente l’auto Opel trainante un carrello semirimorchio. Invero, detto limite di velocità, stabilito dall’art. 142 C.d.S., comma 3, lett. e), riguarda i cd. "treni" formati da un rimorchio ed un autoveicolo, i quali, ai sensi dell’art. 54 C.d.S., sono costituiti da un autotreno ovvero un autoarticolato o un autosnodato. Si tratta appunto di mezzi meccanici diversi dal veicolo con rimorchio condotto da M. P., di limitate dimensioni.

1.2. D’altro canto, si osserva che I Giudici di Appello hanno correttamente ricostruito la vicenda processuale sulla base degli elementi probatori acquisiti, correttamente apprezzati ed Interpretati, tenendo conto anche delle valutazioni tecniche formulate dal consulente del P.M.. Come è noto, compito di questa Corte di legittimità non è quello di sostituire il ragionamento valutativo espresso dai Giudici di merito con un altro in riferimento a diversi parametri di giudizio, ma di controllare la logicità e razionalità della decisione correlata alle emergenze di fatto ricorrenti.

2.1. Peraltro, nel caso di specie, risulta configurarsi la problematica della cd. "causalità della colpa" e cioè il principio secondo cui il mancato rispetto della regola cautelare di comportamento da parte di uno del soggetti coinvolti in una fattispecie colposa non è di per sè sufficiente per affermare la responsabilità concorrente di questo per l’evento dannoso verificatosi, se non si dimostri l’esistenza in concreto del nesso di causalità tra la condotta violatrice e l’evento.

Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che, in materia di incidenti da circolazione stradale, l’accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti di comune prudenza non può di per sè far presumere l’esistenza della causalità tra il suo comportamento e l’evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l’incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa (In un caso di specie, in cui si era verificata la morte del conducente di uno dei veicoli, determinata dall’invasione dell’opposta corsia di marcia e dallo scontro con altra vettura proveniente in senso opposto, è stato ritenuto irrilevante il superamento, da parte di quest’ultima, del limite di velocità, in quanto, pur in assenza di tale violazione, il fatto si sarebbe verificato egualmente). V. così, Cass. 24-5-2007 n24898; Cass. 6-7-2007 n 37606; Cass. 7-7-2008 n37094; Cass. 18-9- 2008 n 40802. 2.2. Invero, nel caso in esame, ricorre sicuramente il rapporto di causalità materiale tra l’urto della vettura Opel Astra Fiat con la Volkswagen Polo condotta da P.S., ma non la "causalità della colpa" in cui è incorso l’imputato. Invero, questi viaggiava a velocità non consentita nel tratto di carreggiata interessato e non circolava, verosimilmente, in prossimità del margine destro, in violazione degli artt. 142 e 143 C.d.S.; dette norme di carattere cautelare hanno per finalità quella di garantire un’andatura corretta e regolare nell’ambito della propria corsia di marcia per la tutela del veicolo procedente e degli altri che la percorrono.

Peraltro, tali precetti non sono sicuramente intesi ad evitare il rischio determinato dall’improvvisa occupazione della corsia da parte di un veicolo proveniente dal senso opposto. Secondo l’adeguata ricostruzione dell’occorso compiuta dai giudici di merito, sulla base di un esaustivo materiale probatorio, il gravissimo incidente risulta provocato esclusivamente dalla condotta di guida della conducente l’auto Volkswagen che, proveniente dal senso opposto, aveva invaso la semicarreggiata viciniore frapponendosi innanzi all’auto Opel.

3.1. Ne consegue che non appare corretta la formula di assoluzione adottata dalla Corte di Lecce ("il fatto non sussiste"), perchè questa presuppone la mancanza del rapporto di causalità materiale tra la condotta del soggetto e l’occorso, il che non corrisponde alla presente situazione di fatto. Piuttosto, si palesa puntuale la formula di assoluzione del prevenuto nel senso che "il fatto non costituisce reato", formula che implica la ricorrenza, sotto l’aspetto fenomenico, dell’elemento oggettivo del reato, ma esclude che nel comportamento dell’imputato sia ravvisarle l’elemento soggettivo (nei delitti colposi, evidentemente la colpa).

3.2. Pertanto, la formula assolutoria da ultimo indicata va sostituita a quella adottata dal Collegio di Appello. Il che determina una più favorevole applicazione per le parti civili della normativa in tema di rapporti tra sentenza penale di assoluzione dell’imputato e giudizio civile di danno (v. art. 652 cod. proc. pen.). In tal senso, le statuizioni di questa Corte di legittimità sono parzialmente di accoglimento delle istanze delle parti civili.

4. Alla luce di quanto esposto, deve disporsi l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perchè il fatto non costituisce reato. Nel resto, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè il fatto non costituisce reato; rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *