T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 19-07-2011, n. 1092

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente agisce in giudizio chiedendo l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo (pattiziamente concordato in contratto preliminare) dell’amministrazione comunale di Cellatica di procedere all’acquisto dell’area di proprietà del ricorrente ed una sentenza costitutiva di trasferimento della proprietà e pagamento del prezzo, oltre interessi dalla domanda al saldo.

Trattandosi di un ricorso diverso da quelli di carattere impugnatorio, non sono sviluppati dei veri e propri motivi, ma solo una esposizione in fatto e diritto delle vicende del rapporto tra il ricorrente e l’amministrazione comunale.

Si costituiva in giudizio il Comune di Cellatica, che deduceva l’inammissibilità del ricorso, e comunque l’infondatezza dei relativi motivi.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 22. 6. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il Tribunale ritiene di non avere giurisdizione sulla domanda presentata dalla parte ricorrente.

Il ricorrente presenta davanti al Tribunale amministrativo una domanda ex art. 2932 c.c., ovvero una azione costitutiva per il trasferimento ope judicis della proprietà del terreno oggetto del contratto preliminare.

A prescindere dal fatto che il codice del processo amministrativo non prevede espressamente questo tipo di azione (in quanto dedica una norma, l’art. 30, all’azione di condanna, ma nessuna disposizione all’azione costitutiva ex art. 2932 c.c.), per elaborazione pretoria una azione di questo tipo è ammissibile nella giurisdizione amministrativa, ma soltanto in giurisdizione esclusiva.

Per radicare la giurisdizione esclusiva nel caso in esame si può fare riferimento in astratto a due norme:

– l’allora vigente art. 34 d.lgs. 80/98 (adesso art. 133, co. 1, lett. a), n. 2, c.p.a) che attribuisce al G.A. la giurisdizione esclusiva sulla materia urbanistica,

– l’allora vigente art. 11 l. 241/90 (adesso art. 133 co. 1, lett f) c.p.a.) che attribuisce al G.A. la giurisdizione esclusiva sugli accordi tra amministrazione e privato sostitutivi di provvedimento.

Nessuna di queste due norme è però applicabile al caso di specie.

Di fronte alla tesi difensiva espressa in giudizio dal Comune di Cellatica (che infatti non contesta la giurisdizione, il cui difetto è stato rilevato d’ufficio dal Tribunale con avvertimento dato in udienza ex art. 73 c.p.a.) – secondo cui il contratto preliminare di vendita del terreno tra ricorrente ed amministrazione si inserirebbe in una sequenza pubblicistica volta alla realizzazione di un programma di intervento che poi lo stesso Comune (nell’esercizio dell’amplissima discrezionalità di cui gode in materia urbanistica) avrebbe deciso di non realizzare revocando la delibera che aveva autorizzato la stipula del preliminare – il ricorrente obietta che non vi è alcuna sequenza pubblicistica, in quanto "nel caso de quo la p.a. ha concluso un preliminare di vendita che è e rimane regolato dalle norme del diritto comune. Se è vero che l’area che il Comune ha acquistato dal T. era necessaria per realizzare il programma d’intervento che l’ente aveva posto in essere è altresì vero ed incontestabile che il contratto preliminare di acquisto è un atto negoziale sorretto dalle norme del diritto privato" (memoria di replica pag. 2).

Se però il contratto è un mero atto negoziale sorretto dalle norme del diritto privato, cui è del tutto estraneo il proposito urbanistico che muoveva il Comune (che sarebbe rimasto in sostanza a livello di condizione non esplicitata nell’atto), allora esso non può essere attratto dalla norma sulla giurisdizione esclusiva in materia urbanistica.

Se il contratto è un mero atto negoziale sorretto dalle norme del diritto privato, esso non può essere attratto dalla norma sulla giurisdizione esclusiva sugli accordi sostitutivi di provvedimento (peraltro, l’applicabilità al caso in esame della norma sugli accordi sostitutivi di provvedimento sarebbe comunque da escludersi, rimanendo estranea agli stessi la possibilità di utilizzare il modulo del contratto preliminare, che è il nome che esplicitamente le parti hanno ritenuto di dare alla pattuizione di vendita del terreno intercorsa tra loro).

Se il contratto è un mero atto negoziale sorretto dalle norme del diritto privato, di esso deve conoscere il giudice ordinario, davanti a cui il giudizio dovrà proseguire secondo le regole della translatio iudicii.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso per difetto di giurisdizione.

INDICA il giudice ordinario come giudice fornito di giurisdizione davanti a cui il giudizio potrà essere riassunto.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Cellatica delle spese di lite, che determina in euro 2.000, oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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