Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-05-2011) 14-07-2011, n. 27734 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Z.G. e H.K. ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe che, riformando in melius quella di primo grado (riducendo la pena per il primo e riducendo la pena, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti, per il secondo) li ha riconosciuti colpevoli del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo cannabis indica.

Ricorrono entrambi chiedendo l’annullamento della sentenza nella parte in cui è stata ravvisata l’aggravante dell’ingente quantità ( D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2).

Si evoca quell’orientamento giurisprudenziale della Sesta Sezione della Cassazione secondo cui l’aggravante de qua sarebbe ravvisabile, per le droghe "leggere", solo per quantitativi non inferiori a cinquanta chilogrammi: nella specie, trattavasi di kg. 49,950, onde l’aggravante, anche per l’asserita bassa percentuale di THC, non doveva essere ritenuta.

Motivi della decisione

I ricorsi sono manifestamente infondati.

Vale l’assorbente rilievo, desumibile dalla motivazione della sentenza gravata, che i due imputati, in appello, hanno rinunciati a tutti i motivi (quindi, anche quello sulla configurabilità dell’aggravante speciale), salvo quello sulla determinazione della pena. Il ricorso, quindi, evoca motivi non proposti, perchè rinunciati, al giudice di appello.

In ogni caso, questa Corte (in linea con il costante orientamento della Sezione: cfr., da ultimo, Sezione 4, 1 febbraio 2011, Ardizzone, rv. 249076) non condivide il contrario orientamento della Sesta Sezione evocato in ricorso.

Infatti, va correttamente ribadito che, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell’ingente quantità di sostanza stupefacente, prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2, non compete al giudice di legittimità indicare in via generale i limiti quantitativi minimi rilevanti e spetta, piuttosto, al giudice di merito procedere al relativo apprezzamento, che dovrà essere effettuato tenendo conto dei parametri, già fissati dalla sentenza delle Sezioni unite, 21 giugno 2000, Primavera ed altri, rv. 216666 della oggettiva eccezionalità del quantitativo, del grave pericolo che lo smercio di un tale quantitativo può determinare per la salute pubblica e della possibilità del quantitativo oggetto della condotta di soddisfare le richieste di numerosissimi consumatori per l’elevatissimo numero di dosi ricavabili.

L’apprezzamento operato dal giudice di merito, del resto, qui non è censurabile per l’assorbente rilievo di cui si è detto in premessa.

Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1000 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili, ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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