T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 19-07-2011, n. 1091 Piani di recupero

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Il 9 luglio 2007, con deliberazione n. 96 il Consiglio Comunale di Bergamo approvava, in via definitiva, un Piano di recupero di iniziativa privata relativo ad un compendio immobiliare di proprietà dell’istante società, disposto in variante urbanistica.

1.1 – La connessa bozza di convenzione – contratto veniva sottoscritta dalle parti il giorno 8.11.2007 con idoneo rogito.

1.2 – La detta sottoscrizione era stata preceduta (si veda – da ultimo la nota 7.11.2007 dell’istante) dalla prospettazione di una serie di problematiche inerenti una non ritenuta corretta quantificazione superficiaria e, in particolare, di quale dovesse essere la esatta misura della stessa da individuare ai fini di monetizzazione per i relativi standard urbanistici: giusta la dedotta insistenza di un nuovo e diverso peso edilizio – urbanistico al seguito del citato piano di recupero.

3 – A poco più di 10 mesi dalla data dell’8.11.2007(data di sottoscrizione della convenzione) la detta problematica viene qui formalmente riproposta, accompagnata, come peraltro già annotato da una preventiva riserva di non accordo di specie nell’ambito dei contenuti della comunicazione del 07.11.2007 di cui sopra, dalla contestazione sul valore economico da assegnare alla relativa unità di misura (mq) ritenendosi così fuori luogo l’attribuito valore di Euro 205,05 al mq. fissato dalla delib. G.M. n. 10099685 del 12.12.2005 in modifica di una delib. del 1995 avente il medesimo oggetto ma con la quale veniva consentita una oscillazione tra un minimo ed un massimo di valore e dove il massimo stesso risultava essere, in lire, comunque inferiore alla cifra di cui sopra.

4 – La intervenuta proposizione in questa sede della inerente duplice questione viene giustificata in base all’asserzione secondo la quale – ormai inconferenti i termini di decadenza a ricorrere – si possa dar altrimenti luogo ad una azione di accertamento dell’esatto dovuto in numerario e dall’esatta quantificazione della detta superficie ritenendo fuori luogo la definita superficie mq. 1451,04 e la conseguente abnorme cifra da sborsare come monetizzazione. Al seguito strumentale è stata poi introdotta domanda di disapplicazione della detta delib. GM del 2005, sostenendosi che la relativa quantificazione economica debba essere ancorata alla sola delib. del 1995 (i cui relativi contenuti sono stati sopra brevemente ricordati per quanto qui d’interesse e possono essere trovati in atti).

5 – Sono state poi introdotte subordinate domande meno riduttive.

6 – L’A.C., all’uopo costituitasi in giudizio, ha partitamente avversato la su dedotte tesi, concludendo per l’infondatezza della duplice e variegata domanda sopra brevemente esposta.

7 – In limine le parti si sono scambiate memorie per quanto di ragione.

8 – La questione è stata portata, una prima volta, all’attenzione del Collegio; dalla connessa discussione ne è scaturita una statuizione interlocutoria disponente verificazione alla quale ha fatto seguito il deposito delle inerenti risultanze.

Dei contenuti di entrambe se ne fa venia dando gli stessi qui per acquisiti ed interamente riportati. Del resto tutte le parti hanno avuto modo di ampliamente dedurre e controdedurre.

9 – All’U.P. del 8.VI.2011 – dopo breve discussione – la causa è stata rispedita in decisione.

10 – Anche se il tipo di variegata domanda introdotta è del tutto inusuale e non codificata in modo espresso non pare che la stessa possa essere dichiarata, in toto, inammissibile. A tale riguardo il Collegio fa leva su disposti di cui all’art. 11 della l. n. 241 del 7.8.1990, riferendosi, in via del tutto assorbente, alla sola convenzionecontratto sottoscritta il giorno 8.XI.2007. Mentre per il residuo di rito si annoterà successivamente.

11 – Nell’ambito di tale fattispecie pattizia vanno così speculati i contenuti degli artt. 6 e 7 della medesima convenzione in relazione alla citata preventiva riserva di non accordo e di cui alla nota 7.XI.2007, come già descritta nei contenuti e come relazionabile in toto all’altrimenti analogo contenuto della qui prospettata duplice domanda.

11.1 – Sicché si tratta di valutare in questa sede se la detta convenzione debba essere eseguita nei limiti del dedotto o secondo la quantificazione economica unitaria sottoscritta e se sia esatta o meno la superficie standard individuata (o quale altrimenti sia) anche quale moltiplicatore per pervenire alla somma economica globale: tenuto conto che il PdR in discorso consegue ad una variante urbanistica.

11.2 – Se ora si prende conto del contenuto dell’art. 6 – che è collocato nel detto accordo pattizio e che è stato sottoscritto dalla parte istante nonostante la riserva del giorno precedente – si può notare che la superficie in discorso è fissata in mq. 1451,04.

11.2.1 – Orbene non è come non si veda che una tale cifra è del tutto uguale a quella annotata nella stessa domanda relativa alla relazione del PdR in questione; e quest’ultimo – proprio al seguito dell’inerente specifico iter procedimentale ed in relazione all’intervenuto mutamento di peso insediativo rispetto anche ai precedenti dati PRG – si pone proprio come variante di questo stesso. Va altresì annotato che, nel caso, la relazione è concorde sul punto anche per i mutamenti di peso insediativo.

11.2.1.1 – Sul punto stesso dunque, non essendovi alcuna ragione per andare di diverso avviso rispetto alle depositate conclusioni del verificatore, non resta che dedursi che i contenuti dell’art. 6 della convenzione esprimono una esatta misura superficiaria ai fini de quibus: la medesima di poi accettata con la sottoscrizione successiva.

11.3 – Solo apparentemente più complessa è la dipanazione della ulteriore parte di domanda con la quale si vorrebbe disapplicare il valore unitario al mq assegnato alle aree standard per monetizzazione ai sensi della citata delibera GM del 2005 e sopra già indicato (v. p.3).

11.3.1 – Ed invero – tralasciando sia il fatto che quest’ultimo atto è stato implementato, per quanto serviva, nella convenzione dell’8.11.2007, sia che la stessa deliberazione era, quantomeno, conosciuta da molto tempo e anche ben prima del 7.XI.2007 (vedi contenuti della nota) e perciò anche l’ultimo fatto che, in caso di contestazione del tipo di monetizzazione in discorso, valgono termini di decadenza (CdS Sez. IV n. 1013 del 16.02.2011) – resta il fatto che, considerati i valori economici fissati nel 1995, quelli del 2005 sembrano ragionevolmente essere un aggiornamento nel tempo dei valori di cui al 1995 stesso.

Infatti la cifra del 2005, bastando a ciò un puntuale conteggio, risulta raggiunta con aumenti percentuali annui, la cui entità non pare scollegata al dato percentuale di inflazione annua e al costo normale del denaro che via via si è sviluppato sino al 2005 stesso.

11.3.1.1 – Quanto poi al fatto che la stessa delib. 2005 si attesti solo su valori massimi – pur in disparte il dedotto in rito in termini di decadenza – va altresì osservato che, in ogni caso, un altrimenti diverso termine di paragone contabile vi è stato e che lo stesso dimostra che i valori di cui è causa sono addirittura inferiori di quelli che emergono dal termine di paragone medesimo recuperabile da un compendio viciniore a quello oggetto del PdR in discorso.

11.3.2 – Sicchè si può pianamente dedurre che, pure in tale ultimo caso, v’è stata, sotto il profilo della dazione economica, una anticipata esecuzione di un contenuto pattizio che alla fine è stato liberamente sottoscritto e la cui entità non è per nulla sproporzionata.

11.4 – E dunque ed in conclusione, se la variegata domanda avanzata può intendesi – in limine – come domanda tesa ad ottenere un risoluzione parziale dell’accordo sottoscritto (così ridefinendo gli ulteriori aspetti di rito di cui sub 10), anche in questo caso la stessa non può essere accolta. Altrimenti avvertendo che, con riguardo al profilo di carattere esclusivamente economico, non pare intravedibile alcuna lesione ultra dimidium attesa l’attualità dei prezzi: ammesso che una lesione di tal tipo possa considerarsi solo quella di profilo esclusivamente economico (datata giurisprudenza della Cassazione).

12 – L’insieme della domanda va perciò, come detto, respinta: tranne una minimale rettifica contabile.

13 – Tanto concluso, porta ad accollare, da un lato, le spese di lite alla soc. ricorrente con quantificazione in dispositivo; dall’altro ciò stesso porta ad accollare alla medesima anche le spese di verificazione nella somma di Euro 1750,00 (oneri fiscali inclusi) che qui si ritiene definita in modo congruo (v. nota 26.IV.2011; deposito n. di prot. 7484 stessa data).

14 – La relativa liquidazione sarà anticipata – con diritto di rivalsa sulla soccombente società – dal Comune di Bergamo a favore del verificatore stesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente decidendo, respinge la variegata domanda della soc. ricorrente.

Spese a carico di quest’ultima per Euro 4750,00 (IVA e CPA esclusi). Spese di verificazione come sopra per entità e modalità di pagamento.

Copia della presente e della nota del verificatore 26.IV.2011, relativa al costo della verifica medesima, dovranno essere inviate – a cura della Segreteria del Tribunale che legge per conoscenza – sia al Comune di Bergamo, sia alla parte soccombente, sia al verificatore.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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