Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-05-2011) 14-07-2011, n. 27732

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

R.C. ricorre avverso la sentenza che, giudicando in sede di opposizione a decreto penale, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 116 C.d.S., commi 1 e 13, per avere guidato un motoveicolo avente cilindrata di 300 cc senza essere munito della prescritta patente di guida.

Risulta dalla motivazione della decisione che il prevenuto era titolare di patente di tipo A1, limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc, e che comunque in data successiva al fatto conseguiva la patente di guida B. Il ricorrente contesta la decisione sostenendo che doveva semmai ravvisarsi l’illecito amministrativo di cui all’art. 125 C.d.S., comma 3, che punisce chi, munito di patente di guida limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a cc 125, guida un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Deve trovare applicazione, nel caso di interesse, come ricostruito in sentenza, il disposto dell’art. 125 C.d.S., comma 3, in forza del quale "chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui è in possesso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 159 a Euro 639".

La sentenza va annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendosi la trasmissione degli atti al Prefetto di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e rimette gli atti al Prefetto di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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