T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 19-07-2011, n. 1089

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Questura di Bergamo ha respinto la sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. La Questura ha motivato il diniego sostenendo che lo straniero sarebbe pericoloso per la sicurezza pubblica in quanto condannato plurime volte per reati.

I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti:

1. i precedenti penali di per sé non sarebbero ostativi, in quanto bagatellari (alcuni) ed in quanto ottenutala revoca della misura cautelare (quello di spaccio)

Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Nel ricorso era formulata altresì istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Con ordinanza n. 98/08 il Tribunale respingeva l’istanza cautelare, in considerazione anche del secondo episodio di spaccio in cui il ricorrente era incappato medio tempore.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 13. 7. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Al contrario di quello che sostiene il difensore del ricorrente, il precedente per spaccio di stupefacenti imponeva all’amministrazione il rigetto della domanda.

Il punto di partenza è la norma attributiva del potere esercitato dall’amministrazione nel caso in esame che è l’art. 5, co. 5, primo periodo, d.lgs. 286/98 che stabilisce che: "Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili".

I requisiti richiesti per l’ingresso nel territorio dello Stato sono descritti dal precedente art. 4, co. 3, secondo periodo, d. lgs. 286/98, che, nel testo attuale, stabilisce che: "Non è ammesso in Italia lo straniero che (…) sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite".

Nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati inerenti gli stupefacenti (per di più, ben due volte), e, quindi, rientra nella previsione che impone in tali casi il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Si deve ricordare che, come è stato evidenziato da Corte Costituzionale 16. 5. 2008, n. 148, "il cosiddetto automatismo espulsivo altro non è che un riflesso del principio di stretta legalità che permea l’intera disciplina dell’immigrazione e che costituisce, anche per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell’autorità amministrativa".

Il potere che ha esercitato l’amministrazione nel caso in esame era, pertanto, vincolato dalla esistenza del precedente per spaccio di stupefacenti, ed è stato correttamente esercitato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite, che determina in euro 500, oltre i.v.a. e c.p.a. (se dovuto).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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