Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-05-2011) 14-07-2011, n. 27731 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 28-4.2010, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Palermo del 25-11- 2008, con la quale M.D. era stato dichiarato colpevole per il reato di cui all’art. 110 cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 comma 1 per avere, in concorso con il minore B. P., illecitamente detenuto e trasportato gr. 285,9 (gr.

27,59 di THC puro, pari a 1.103,6 dosi medie singole) di sostanza stupefacente del tipo hashish destinata ad uso non esclusivamente personale. Il Giudice di primo grado aveva escluso la ricorrenza dell’aggravante contestata, aveva concesso le circostanze attenuanti generiche ed aveva condannato l’imputato, calcolata la riduzione di pena per il rito abbreviato, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa.

2. La Corte affermava che, in punto di fatto, era emerso che il M. si era recato a Palermo assieme al minore B. P. per prelevare della sostanza stupefacente da tale N., su incarico di V.S. e G.L..

La droga era stata consegnata al G. il quale per compenso aveva regalato ai predetti 5 gr di hashish ed un pieno di benzina.

Aggiungeva che non sussistevano elementi attestanti la sussistenza di coazione fisica o psichica nel confronti del M. per l’esecuzione del comportamento criminoso, come sostenuto dallo stesso. Nè il comportamento del prevenuto poteva configurarsi nell’ambito del reato di favoreggiamento personale o reale, mentre l’azione del M. rientrava pienamente nel concorso del reato di traffico di stupefacenti avendo egli svolto il ruolo di corriere.

Parimente riteneva la Corte di Palermo che il quantitativo di sostanza stupefacente detenuto dall’imputato non consentisse il riconoscimento dell’ipotesi attenuata ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5; neppure ravvisabile era l’attenuante del cd.

"ravvedimento attivo" di cui al comma 7, citato art..

3. M.D. proponeva ricorso per cassazione.

Si doleva per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 46 cod. pen., sussistendone Invece le condizioni di legge, avendo egli agito solo perchè costretto dal menzionato G.L.. Aggiungeva di non avere mai avuto la consapevolezza di perseguire il medesimo disegno criminoso del G..

Osservava che il quantitativo di stupefacente oggetto dell’azione criminosa non poteva di per sè costituire elemento decisivo per escludere la ricorrenza dell’attenuante del fatto lieve, mentre la relativa fattispecie poteva ravvisarsi in presenza di un imputato non abitualmente dedito allo smercio di droga.

Evidenziava che erroneamente non era stata riconosciuta l’attenuante D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ex comma 7, malgrado egli, con le dichiarazioni rese, avesse contribuito notevolmente allo svolgimento delle indagini, tanto che a carico di G.L. era stato instaurato altro procedimento penate.

Chiedeva l’annullamento della decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere respinto perchè infondato.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Palermo ha manifestato un logico ed adeguato apparato argomentativo con il quale sono stati in modo congruo evidenziati ed esaminati gli elementi di prova a disposizione circa la ricorrenza del reato, è stata fornita una ragionevole interpretazione di essi, sono state indicate le specifiche ragioni che hanno indotto a scegliere alcune conclusioni e non altre, con la conseguente declaratoria di responsabilità penale dell’imputato. Nè il ricorrente ha formulato deduzioni idonee ad inficiare l’articolato quadro accusatorio fatto proprio dai giudicanti nel merito.

In particolare, i Giudici di merito hanno correttamente dato atto della non ricorrenza delle condizioni per riconoscere l’attenuante del fatto di lieve entità, in considerazione del quantitativo non irrilevante di sostanza del tipo hashish trasportata (oltre 1.100 dosi medie singole), delle modalità di occultamento della droga (nascosta nel pannello interno lato guida dell’auto) tali da denotare la professionalità della condotta delittuosa, con il coinvolgimento nelle operazioni di un minore.

Neppure ravvisabili erano i tassativi requisiti richiesti per la concessione dell’attenuante di cui al comma 7 del T.U. sugli stupefacenti.

2. La reiezione del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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