Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-05-2011) 14-07-2011, n. 27730 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il GUP del Tribunale di Taranto, con sentenza in data 10-1-2006 emessa a seguito di rito abbreviato, dichiarava M.L. colpevole per il reato di cui all’art. 81 cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, per avere detenuto per la cessione a terzi gr 521 di cocaina. Il Giudice escludeva la continuazione, concedeva le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata e condannava l’imputato alla pena di anni cinque mesi sei di reclusione ed Euro 26.000,00 di multa.

2. La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto -, con decisione del 28-6-2010, confermava in punto di responsabilità la sentenza di primo grado, escludeva l’aggravante della detenzione di ingente quantitativo di droga e condannava l’imputato alla pena di anni tre mesi sei giorni venti di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa.

3. Il prevenuto presentava due distinti ricorsi per cassazione, uno sottoscritto personalmente dallo stesso, altro sottoscritto dal difensore.

Con il primo ricorso, si rilevava che la Corte di merito aveva fissato la pena base in anni otto di reclusione, mentre, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 49 del 2006, il minimo di pena ammontava ad anni sei di reclusione ed Euro 26.000,00 di multa. Ne discendeva che il Giudice di Appello aveva violato il disposto ex art. 2 c.p., comma 3 che impone che: "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo".

Con il secondo ricorso, si contestava la motivazione espressa dai Giudici in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell’imputato per i fatti contestati.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere respinto perchè infondato.

In ordine al merito delle accuse rivolte all’imputato, va detto che i giudici di merito hanno manifestato un logico ed adeguato apparato argomentativo con il quale sono stati evidenziati ed esaminati gli elementi di prova a disposizione, è stata fornita una corretta e ragionevole interpretazione di essi. In particolare, è stato sottolineato che il M. è stato arrestato in flagranza di reato ed ha fornito confessione dei fatti.

Circa l’applicazione della pena, si osserva che sia il Giudice di primo grado che la Corte di Appello di Taranto hanno motivato in modo attento e dettagliato in ordine all’entità della sanzione da infliggere all’imputato. In particolare, il Giudice di Appello ha escluso motivatamente l’aggravante dell’ingente quantitativo di droga detenuto e fissando la pena base in otto anni di reclusione, come del resto disposto dal GUP del Tribunale di Taranto, ha calcolato in diminuzione le circostanze attenuanti generiche e la riduzione per il rito abbreviato. La fissazione della pena base In anni otto di reclusione è chiaramente avvenuta autonomamente rispetto ai limiti edittali più elevati previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990 e pure tenendo conto di quelli inferiori introdotti dalla successiva L. n. 49 del 2006. In altre parole, si sottolinea che la pena base di anni otto determinata è stata ritenuta equa dai Giudici pure in presenza del minore limite edittale di anni sei introdotto dalla nuova normativa.

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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