T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 19-07-2011, n. 1087

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame C. srl impugna una comunicazione del 24. 4. 2007 con cui il Comune di Brescia la informa dell’imminente avvio di una messa in sicurezza di emergenza di alcune aree residenziali contaminate.

Contro questa comunicazione "sia pure in via cautelativa" (pagina 13 della memoria 20. 5. 2011) è esperita impugnazione, ma poi non seguono altri provvedimenti.

Si costituiva in giudizio il Comune di Brescia, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 22. 6. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto presentato contro atto lesivo.

La nota oggetto di impugnazione infatti reca una prima parte di carattere discorsivo in cui viene descritta la competenza del Comune di Brescia ad operare nel perimetro del sito inquinato C. e la necessità per l’amministrazione di garantire la sicurezza, una seconda parte in cui si individuano tutte le azioni che l’amministrazione intende intraprendere come misure di messa in sicurezza dei giardini degli edifici di via Morosini, via Bonardi e quartiere Primo maggio di Brescia (piccola propaggine della più complessa vicenda dell’inquinamento dei suoli e della falda dello stabilimento industriale della C.), ed una parte finale che ha presumibilmente allertato C. perché la individua come possibile responsabile della contaminazione anche dei suoli dei giardini in esame attraverso il veicolo costituito dalle rogge inquinate.

Le frasi della nota in esame relative a tale ultimo punto sono le seguenti:

– "si comunica che sono state avviate le valutazioni inerenti le responsabilità anche per le aree in esame che tali valutazioni continueranno anche in questa fase di messa in sicurezza di emergenza"

– "qualora i dati rilevati negli accertamenti indicassero l’origine dell’inquinamento nella trasmigrazione verificatasi nel corso degli anni, di inquinanti emessi dall’insediamento industriale C. questa amministrazione porrà in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente compresa l’azione di rivalsa nei confronti dei responsabili".

Si tratta di un mero preannuncio di possibili conseguenze legali, che è subordinato al fatto che i dati rilevati negli accertamenti indichino l’origine dell’inquinamento in C..

Può essere, al più, considerata una mera comunicazione di avvio, ma non certo un provvedimento che incide con immediatezza sulla posizione giuridica della ricorrente, che ha immediatamente trasformato in giurisdizionale una vicenda che in quel momento avrebbe dovuto più opportunamente contrastare con gli strumenti di partecipazione procedimentale (le comunicazioni di avvio servono anche a questo).

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché è stato impugnato un atto non lesivo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso.

CONDANNA la ricorrente al pagamento in favore del Comune di Brescia delle spese di lite, che determina in euro 2.000, oltre i.v.a. e c.p.a. (se dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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