Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-12-2011, n. 25864

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La controversia verte su un contratto d’appalto stipulato il 24 novembre 1995 tra il Ministero della difesa e L’Elettrotecnica soc. coop. a r.l., approvato e reso esecutivo dalla competente amministrazione, come comunicato alla società il 21 marzo 1996, ma rescisso unilateralmente dal ministero con decreto 5 agosto 1996 notificato il 4 ottobre 1996, a norma del R.D. 17 marzo 1932, n. 366, art. 14 – che ciò consente nei sessanta giorni dalla comunicazione dell’approvazione – prima della consegna dei lavori, per essere venuta meno la necessità di eseguire l’opera. Il ministero aveva restituito all’appaltatore le spese contrattuali, e aveva svincolato la cauzione prestata con polizza assicurativa. La società citò l’amministrazione davanti al Tribunale di Trieste, per ottenere anche il decimo delle opere non eseguite, invocando il R.D. n. 366 del 1932 cit., art. 47, il quale richiama la L. 20 marzo 1865, art. 345, all.

F. Il ministero resistette deducendo che la normativa invocata trova applicazione solo quando vi sia stata consegna dei lavori, o ritardo nella stessa, ma non nel caso di recesso esercitato a norma del R.D. n. 366 del 1932, art. 14. 2. Il Tribunale di Trieste respinse la domanda attrice, e la sentenza fu confermata dalla Corte d’appello di Trieste, con la sentenza 30 maggio 2006. 3. Per la cassazione della sentenza ricorre la società per un unico motivo, con tre quesiti, illustrati anche con memoria.

Il Ministero resiste con controricorso e con memoria.

4. Con il ricorso si censura l’impugnata sentenza per violazione o falsa applicazione del R.D. 17 marzo 1932, n. 366, artt. 14 e 47, e si formulano i seguenti quesiti: a) la configurazione giuridica da attribuire alla rescissione unilaterale di un contratto di appalto posta in essere dalla P.A. (nello specifico Ministero della Difesa) e notificata all’appaltatore per mezzo di ufficiale giudiziario.

Rescissione disposta all’esito approvazione e dopo che il contratto era stato reso esecutivo e prima che fosse disposta la consegna (anche parziale) dei lavori (nei 60 giorni successivi dalla data di comunicazione di approvazione del contratto e in carenza della richiesta dell’appaltatore di essere sciolto da ogni impegno; b) il limitato ambito di applicazione del R.D. 17 marzo 1932, n. 366, art. 14 all’ipotesi specifica in cui, iniziata la consegna dei lavori sotto riserve di legge (e pertanto prima della stipula del contratto, tenuto conto del richiamo del comma sesto dell’art. 11 che attribuisce all’amministrazione tale facoltà), la consegna venga sospesa, l’amministrazione decida di non eseguire più i lavori e l’appaltatore abbia esercitato la facoltà di recesso; c) il generale ambito di applicazione del R.D. 17 marzo 1932, n. 366, art. 47 a tutte le ipotesi di legittimo esercizio da parte dell’amministrazione committente della facoltà di recesso, giacchè la norma collega il riconoscimento dell’indennizzo al mero esercizio della facoltà di recesso che, espressamente prevede la norma, può essere esercitata "in qualsiasi momento". 5. I quesiti sopra riportati sono inammissibili. Va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, ognuno dei quesiti formulati per ciascun motivo di ricorso deve consentire l’individuazione del principio di diritto censurato posto dal giudice a quo alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del principio, diverso da quello, la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di Cassazione possa condurre a una decisione di segno inverso. I quesiti formulati nel ricorso si limitano invece a proporre genericamente dei temi di dibattito, ai quali non è possibile dare una risposta affermativa o negativa, e non rispondono pertanto ai requisiti di legge.

6. In conclusione il ricorso è inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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