T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 19-07-2011, n. 1086 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente impugna il provvedimento del 19. 1.2 2006 con cui il Comune di Agnadello ha respinto la proposta della ricorrente di realizzare un piano di lottizzazione residenziale di iniziativa privata.

Nel ricorso non era formulata alcuna istanza di risarcimento del danno subito.

Si costituiva in giudizio il Comune di Agnadello che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Il ricorso, chiamato in udienza il 7. 5. 2008 ed il 9. 6. 2010, veniva rinviato su richiesta delle parti perchè in corso di approvazione il PGT che avrebbe superato comunque il piano di lottizzazione invocato.

Il PGT veniva approvato nelle more e contro esso venivano proposti altri due separati ricorsi.

Con memoria del 22. 6. 2011 il ricorrente sostiene aver ancora un interesse al ricorso (pur se l’annullamento del provvedimento impugnato non cambierà la situazione urbanistica dell’area della ricorrente visto il sopravvenuto PGT) in quanto si riserva di presentare in futuro domanda di risarcimento del danno.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 22. 6. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

La sopravvenuta disciplina urbanistica del PGT rende infatti inutile per la parte ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato, che non potrebbe comunque modificare la situazione urbanistica del fondo oggetto di causa, che è ormai regolata dal nuovo PGT.

Di ciò è consapevole la parte ricorrente, che però evidenzia nella memoria conclusiva che "sussiste intatto l’interesse alla decisione nel merito del presente ricorso nonostante sia intervenuta nel frattempo l’approvazione del PGT con conseguente modifica del quadro urbanistico di riferimento. L’interesse della ricorrente si fonda, infatti, essenzialmente sulla possibilità, una volta accertata l’illegittimità della delibera di rigetto della sua istanza di piano di lottizzazione, di agire nei confronti del Comune di Agnadello per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti come previsto espressamente dall’art. 30, co. 5, c.p.a."

La parte ricorrente vuole quindi non l’annullamento del provvedimento amministrativo, ma una mera dichiarazione di illegittimità dell’atto ai fini di un eventuale giudizio risarcitorio.

Il Tribunale ritiene, peraltro, che una verifica incidentale di legittimità (del provvedimento impugnato) di questo tipo non sia consentita per le motivazioni già espresse nelle recenti sentenze di questa Sezione 24. 2. 2011, n. 330 e 3. 3. 2011, n. 373, al cui articolato ragionamento ci si riporta utilizzando la tecnica del precedente conforme ex art. 74 c.p.a., sentenze d’altronde che esprimono la difficoltà di conciliare una norma come quella dell’art. 34, co. 3, c.p.a. (che chiede un accertamento sull’illegittimità finalizzato ad una domanda di danno che non c’è ancora ed è soltanto futura ed incerta) con una giurisdizione di diritto soggettivo fondata sul principio della domanda e sull’interesse a ricorrere (che, com’è noto, tra i tanti requisiti di cui deve essere dotato, deve essere anche attuale), sentenze che facendo leva sulla disposizione dell’art. 30 c.p.a., tendono invece ad incardinare nella sua sede corretta (cioè il giudice cui sarà rivolta la domanda di danno) la verifica della illegittimità della condotta che lo avrebbe asseritamente determinato (e ciò a tacer del fatto che è dubbio che il giudice della domanda di danno possa essere vincolato dall’accertamento, per di più incidentale, compiuto da un giudice diverso, e che quindi si rischierebbe di effettuare due verifiche in contrasto l’una con l’altra).

In definitiva, parte ricorrente non è privata in alcun modo della possibilità di chiedere il risarcimento dei danni per un provvedimento che giudica illegittimo, ma la valutazione di illegittimità di quel provvedimento dovrà essere chiesta al giudice davanti a cui sarà incardinata la causa di danno.

In ragione della evoluzione della vicenda sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA IMPROCEDIBILE il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

COMPENSA tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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