T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 19-07-2011, n. 1084 Piani di recupero

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Le ricorrenti sono comproprietarie, nella zona A (centro storico) del Comune di Verolanuova, di un compendio immobiliare denominato "C.P.".

Detto compendio è confinante per due lati (sud ed ovest) con un ulteriore e diverso compendio immobiliare – asseritamente realizzato prima del 1809 – detto "Quadriportico delle Monache" e già sede di un Monastero femminile.

Quest’ultimo complesso, il cui piano di recupero è impugnato in questa sede, è definito dalle stesse ricorrenti, "di buon interesse storico ed artistico (ambientale) caratterizzato dalla presenza di elementi decorativi di facciata e da elementi strutturali di particolare valore architettonico".

Avverso l’atto di adozione del summenzionato PdR sono stati dedotti i seguenti motivi:

a) violazione di legge; art. 7 l. 241/1990; eccesso di potere sotto vari profili; in quanto la iniziativa de qua avrebbe dovuto essere, preventivamente e personalmente, comunicata;

b) violazione dell’art. 3 c.c. 14° e 17° della l.r. n. 1 del 2000; in quanto ad avviso delle ricorrenti sarebbe comunque mancata una idonea e preventiva pubblica informazione al riguardo;

c) violazione degli articoli 2, c.c. 3° e 4° lett. c; 3, c. 4° lett. c, l.r. n. 23 del 1997 in ragione della assenza di una scheda informativa essendo quella allegata inizialmente del tutto generica;

d) violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 10 NTA PRG vigente; eccesso di potere sotto plurimi aspetti, poiché, nel caso di specie, sarebbero consentite solo opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e di restauro conservativo. Al contrario, le opere in via di realizzazione, ovvero realizzate, darebbero luogo, attraverso strumentali preventive demolizioni, ad una costruzione del tutto nuova con un aumento di volumi non consentiti;

e) violazione degli articoli 28 e 31 della l. n. 457 del 1978 e dell’art. 10 NTA PRG vigente; eccesso di potere, in quanto si sostiene che, anche se si versasse nella categoria A2, non per questo il detto PdR potrebbe considerarsi legittimo, avendo il medesimo esclusive funzioni di recupero urbanistico, a prescindere poi da quanto detto sopra che comunque verrebbe a consolidarsi un’opera del tutto nuova e quindi illegittima;

f) eccesso di potere; violazione dell’art. 10 NTA PRG vigente, in quanto, anche se l’immobile fosse ascritto ad una categoria di beni meno tutelata (A3 lett. b), l’opera sarebbe comunque da contestare;

g) violazione degli artt. 2 cc. 2° e 3° l.r. n. 23 del 1997 in quanto si tratterebbe di opera nuova;

h) violazione delle norme già individuatesi sub d e sub e;

i) eccesso di potere; violazione dell’art. 10 NTA PRG vigente e degli artt. 8/9 D.M. 1444/68, in quanto si evidenzierebbe il mancato rispetto di alcuni limiti di distanze ed altezze in presenza di un’opera dedotta come nuova;

l) eccesso di potere e violazione delle norme sopra riportate con puntualizzazione del precedente rilievo;

m) violazione dell’art. 10 NTA PRG vigente in quanto sarebbero state totalmente cancellate le caratteristiche fondamentali in essere della originaria struttura.

Successivamente il C.C. ha, con ulteriore atto, controdedotto alle varie osservazioni, approvando contestualmente il PdR.

Le ricorrenti hanno quindi dedotto in via derivata, gli stessi vizi sopra illustrati, aggiungendo, quale ulteriore vizio, la non corretta argomentazione delle controdeduzioni comunali alle osservazioni sopra rammentate.

Alle censure sopra riassunte hanno controdedotto sia il Comune che la soc. OROPAT, quest’ultima, intervenuta ad opponendum in quanto successiva proprietaria dal compendio.

Alla pubblica udienza del 15.12.2010 la causa è stata spedita per la prima volta in decisione. Ne è scaturita una ordinanza interlocutoria di cui, appare utile, riportarne integralmente il contenuto:

"Il Collegio ritiene che, al fine di più compiutamente "omplessa attività di verificazione a mezzo di idoneo "tecnico qualificato; all’esito della quale quest’ultimo dovrà "produrre una specifica relazione suddivisa in capi.

"In essa, in primo luogo, dovrà significarsi se, nel caso ed "alla stregua dei soli elaborati tecnici, il criticato intervento "abbia solo valenza edilizia e/o urbanistica. Di seguito "dovrà altresì significarsi quali siano le presumibili date di "costruzione del compendio originario, anche per ogni sua "parte diversa architettonicamente e per le ulteriori "superfetazioni, tenendo come punto di riferimento, per tali "datazioni, ogni pubblico documento esistente. Al seguito "ulteriore si dovrà, alla stregua delle intervenute datazioni, "autonomamente allocare in modo propositivo ogni dedotta "materializzazione storica nella relativa categoria e classe "così come presentate in ricorso.

"Sotto il profilo pratico, ciò anche da inserirsi in detta "relazione, dovranno poi sentirsi tutte le parti o i tecnici di "esse (all’uopo da segnalarsi senza indugio al nominato "verificatore) e, al seguito, fornire singole risposte nei limiti "del profilo tecnico e di misurazione sull’esistente "realizzato, relazionando il tutto a ciascuna prospettata "censura; le conclusioni finali dovranno essere redatte ed "elaborate in modo autonomo e suddivise per ciascuna "censura medesima. Le conclusioni delle parti saranno "così affiancate alle altrimenti conclusioni di cui sopra "sempre nell’ambito della medesima suddivisione per "ciascuna censura stessa.

"Al nominato verificatore dovrà essere consentito libero "accesso ad ogni ufficio pubblico qualora in esso presuma "siano depositati documenti utili a fornire i chiarimenti "inizialmente annotati. Gli uffici comunali avranno cura di "consentire, senza alcun indugio, la presa visione di ogni "documento utile per la estrazione gratuita di qualsiasi "copia: anche oltre il fascicolo amministrativo di interesse.

"Eventuali sopralluoghi dovranno essere condotti in "contraddittorio con i nominati tecnici di tutte le parti con "congruo preavviso.

"L’assenza di un tecnico di parte, qualora preavvisato, non "impedisce il sopralluogo medesimo.

"La Segreteria, che legge per conoscenza, metterà a "disposizione del nominato verificatore il fascicolo di causa "per ogni necessità.

"Eventuali indicazioni operative potranno essere richieste "ai competenti funzionari del Tribunale.

"All’atto del deposito della citata relazione il nominato "verificatore allegherà nota spese onnicomprensiva "curando che la medesima risponda alle direttive statali in "materia di spese di giustizia. La relativa liquidazione "interverrà all’esito del giudizio di merito".

Portati a termine i detti incombenti – rispetto ai quali le parti hanno dedotto e controdedotto con ulteriori memorie finali – la causa è stata riportata in discussione all’odierna pubblica udienza e quivi ritenuta in decisione.

Per imposta brevità espositiva, si rimanda ora ai contenuti della relazione di verificazione, ritenendo gli stessi interamente ed integralmente qui riportati.

Tanto premesso, si osserva che, dal complesso dei motivi addotti, si possono evidenziare le seguenti questioni di fondo, al fine di verificare:

a – considerate le caratteristiche storicoarchitettoniche del compendio sottoposto a PdR e l’età di costruzione del medesimo, quale sia la esatta allocazione nelle speciali categorie di tutela e di cui alle norme tecniche del PRG sopra richiamate;

b – in relazione alle risultanze di cui sopra (assunte in ricorso con ascrizione del compendio in A2 anziché A3), quali siano le tipologie di intervento effettuabili; con esclusione, in ogni caso, di aumenti volumetrici, di mutamenti di altezze, di spostamento di masse definite di volumi e con esclusione della possibilità di dar corso, previa demolizione, ad opere del tutto nuove;

c) quale sia la portata del PdR in discorso: se cioè il medesimo sia solo di carattere edilizio od invece lo stesso abbia una funzione assorbente sotto l’ulteriore profilo urbanistico, con illegittimità di questa seconda funzione qualora posta in essere;

d) se insistano violazioni di limiti di altezza, di limiti di distanza, di rispetto e di limiti di consistenza;

e) se sia in corso, per il tramite il detto PdR, un totale stravolgimento dei canoni fondamentali di profilo architettonico propri del vetusto compendio in discorso;

f) se sussistano incompletezze documentali, insufficienza partecipativa o carenze informative o carenze motivazionali relazionabili alle controdeduzioni della A.C. in risposta alle osservazioni della parte ricorrente.

Ciò riassunto, al fine di evidenziare tutte le questioni delineate nell’ambito dei dedotti motivi, può ora osservarsi che la particolare posizione dei soggetti ricorrenti è risaltata dalla proprietà di beni immobili, i quali, pur al di fuori della portata superficiaria del PdR, sono posizionati in stretta vicinanza al compendio relativo. Tuttavia ciò che sembra fare difetto ai fine della concreta legittimazione ad agire è la indicazione, da parte delle ricorrenti, di una concreta lesività con effettivo conseguente danno, anche economico, alla propria posizione.

Al riguardo appare utile osservare che, da qualche tempo, in relazione a casi analoghi, la giurisprudenza (anche di II grado) tende ad escludere già in rito la possibilità di avanzare ricorsi del genere in discussione (cfr. tra le tante TAR Lombardia MI – II sez. n. 382 dell’8.2.2011).

Il Collegio è comunque del parere di andare oltre tale constatazione e di pervenire all’esame dei motivi del ricorso, atteso lo stesso appare privo di fondamento.

Emerge, infatti, in primo luogo chiaramente dagli atti che parte ricorrente è stata messa in grado di interloquire con il Comune e che la stessa ha potuto fornire proprie osservazioni, addirittura parzialmente accolte.

In secondo luogo si rileva chiaramente dagli atti che la scheda di cui si lamenta, inizialmente, la genericità risulta riproposta integralmente e rivista in termini più specifici.

Ciò detto, va osservato che il PRG che ha ammesso il piano di recupero in discussione assegna al compendio in discorso una classificazione di tutela meno rigida e perciò diversa (A3) da quella invocata da parte ricorrente (A2). Ciò che resta qui discutibile è solo e conseguentemente la ulteriore classificazione subordinata (A3b). A tale ultimo riguardo si può osservare che anche parte ricorrente – probabilmente consapevole della insostenibilità di una censura di fondo che finisce con lo scontrarsi con la mancata impugnativa del PRG in parte qua – si mostra ondivaga nel proporre, all’interno della detta cat. A3, a volte la A3a ed a volte la A3b in relazione alle varie parti di immobili del complesso in discorso; ciò peraltro in modo non del tutto puntuale. Ne consegue che a superare i dubbi interviene egregiamente il verificatore; rispetto alle cui conclusioni di specie non appare, all’evidenza, irragionevole che il comune abbia – con ultimo atto – inserito tutti gli edifici del complesso in discussione nella sotto categoria A3b: ciò pur alla luce della oggettiva incertezza dei dati storiografici.

Da disattendere è conseguentemente la dedotta residuale parte di censura di carenza di motivazione.

In relazione a quanto concluso, appare utile comunque richiamare i dati storici certi ed evocati dal verificatore medesimo, dati, che si pongono come elementi allo stesso tempo, chiari, precisi, univoci e concordanti, sicuramente più credibili rispetto a quelli resi dalla parte istante.

La indagine ricognitiva e descrittiva, condotta con riguardo ai profili infrastrutturali, planivolumetrici e di estensione propri del PdR in discorso, portata a termine dal verificatore, consente di definire tale piano di carattere edilizio. Sul punto il Collegio non ha nessuna ragione per andare di diverso avviso.

Se infatti è pur vero che il detto Piano determina alcune variazioni intorno all’esistente è pur vero che tali variazioni, anche infrastrutturali, sono interne e di ricomposizione e rispondono ad un disegno altrettanto esclusivamente interno.

E" evidente poi che, nella fattispecie, il punto di riferimento normativo è solo l’art. 10 della NTA; che consente anche interventi di ristrutturazione e ricomposizione edilizia.

Se poi ci si sofferma anche sull’attuale concetto di ristrutturazione edilizia, come peraltro messo in luce anche dalla 1° sezione di questo TAR sulla scorta di analoghi orientamenti del CdS assunti con riguardo alle ultime novelle del T.U. sull’edilizia, non può non affermarsi che è da ritenersi ristrutturazione anche ciò che viene ricostruito in seguito a demolizione di ciò che già occupava il suolo, col solo limite del rispetto della globale sagoma e del volume globale. Sicchè non pare che possa escludersi in assoluto una totale scomposizione e ricomposizione materiale.

E" comunque utile ribadire che il limite sopra individuato di norma è riconducibile a singole strutture semplici e non a compendi articolati in più strutture che formano oggetto di piani di recupero.

Del resto a tale tipo di intervento l’art. 10 della NTA aggiunge anche la possibilità di dar corso a ricomposizioni edilizie. Ne consegue che la relativa censura è priva di pregio e che il richiamo all’art. 11 delle NTA è del tutto inconferente; anche perché è disciplina quest’ultima che non inerisce la zona A del centro storico del territorio comunale.

Quanto sopra dedotto consente altresì di affermare – pur alla luce delle richiamate conclusioni di rivisitazione progettuale del verificatore – che non è stato posto in essere un effettivo e totale stravolgimento dei fondamentali architettonici esistenti. In relazione a ciò le specifiche affermazioni di parte ricorrente appaiono alquanto generiche.

E" vero che sussistono aumenti di volumetria utili; gli stessi tuttavia non vanno oltre il 10% dell’esistente ed il rispetto di tale limite percentuale è pacificamente riconosciuto. A tal fine va richiamato il fatto che il PdR è stato approvato e adottato ai sensi dell’art. 2, II c. lett. d della l. n. 23 del 1997 e perciò in variante al PRG in essere.

E" stato evidenziato che non sarebbero stati rispettati vari limiti distanziali ex DM 1444/68 (art. 9). Al riguardo basta osservare che tali limitazioni sono estranee alla zona A. Inoltre va rilevato (art.8 del DM) che nel circondario finitimo non risultano edifici di carattere storico e/o architettonico e/o artistico puntualizzati in modo specifico.

Anche la lamentela in ordine alla presunta carenza di motivazione specifica nell’ambito delle controdeduzioni comunali alle osservazioni della parte ricorrente è fuori luogo.

Se infatti si prende in considerazione il contenuto della delibera. n. 45 C.C. del 31.07.2004 e lo si pone a confronto con le osservazioni di cui alla nota di parte 19.3.2004, risulta che ciò che non è stato condiviso è solo la rivendicata classificazione in A2. Ma, nel caso, si è già concluso a favore delle tesi del Comune anche sotto il profilo motivazionale. Va altresì ricordato il fatto che la iscrizione di specie in A3 era già stata propria del PRG. Le altezze sono invece state ridotte nei termini richiamati. Sono state altresì prese disposizioni concordanti per i portici estovest. Nel mentre pare illogico anche al Collegio definire l’area in esame come del tutto inedificata in contrasto con evidenti dati di fatto.

Infine, con specifico riguardo alle altezze dei corpi di fabbrica più vicini alle proprietà delle ricorrenti non resta poi che rammentare che l’AC ha, sul punto, convenuto con le ricorrenti medesime.

In conclusione il ricorso deve essere respinto siccome infondato.

Le spese di lite seguono, come di norma, la soccombenza. Le spese di verificazione nella condivisa misura di Euro 2.334,42 (meglio specificate in dispositivo) sono ugualmente a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia – Prima Sezione interna- definitivamente decidendo, respinge il ricorso.

Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che liquida nella somma complessiva di euro 4.800,00 (oltre IVA e CPA).

Detta parte soccombente è altresì tenuta a rimborsare al Comune di Verolanuova – che sul punto provvederà in anticipazione liquidatoria- le spese di verificazione dal medesimo Comune inizialmente sborsate al verificatore: Euro 1.940,84 + Euro 393,36 per spese vive, oltre oneri accessori e fiscali di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa e che copia della stessa, in uno con copia della nota spese, sia trasmessa a tutte le parti in causa e allo stesso verificatore.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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