Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-05-2011) 14-07-2011, n. 27726

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Potenza confermava la sentenza di primo grado con la quale E.B.M. a seguito di rito abbreviato era stato condannato, per il reato di furto aggravato in concorso con N.A., alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 180,00 di multa. All’imputato erano state concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla circostanza aggravante ed alla recidiva specifica reiterata contestata al predetto.

Il prevenuto era accusato, in concorso con la N., di essersi avvicinato, mentre si trovava in macchina, a tale P.N. affermando di essere in possesso solo di banconote fuori corso costituite da vecchie lire per cui egli aveva chiesto di vedere delle banconote in Euro al fine di potere andare a mangiare in un locale vicino; il P. aveva mostrato una banconota da Euro 100,00, una da Euro 50 ed una da Euro 20,00, biglietti che poi non erano stati più rinvenuti in quanto sottratti con destrezza dagli imputati.

La Corte di Appello osservava che sicuramente il reato risultava configurato correttamente, mentre non era ravvisabile il prospettato reato di truffa, perchè la somma era stata sottratta alla parte offesa approfittando di un momento di disattenzione di costei.

Neppure era riconoscibile l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità atteso che la somma sottratta non poteva qualificarsi come del tutto irrilevante.

2. L’imputato proponeva ricorso per cassazione.

Rappresentava che eventualmente la configurazione ravvisabile nel caso di specie era quella di truffa. Si doleva anche per il mancato riconoscimento dell’attenuante ex art. 62 c.p.p., n. 4.

Chiedeva l’annullamento della decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso si palesa inammissibile perchè manifestamente infondato.

Si rileva che i Giudici di merito hanno manifestato un logico ed adeguato apparato argomentativo con il quale sono stati evidenziati ed esaminati gli elementi di prova a disposizione, è stata fornita una corretta e ragionevole interpretazione di essi. In particolare, è stato dato atto che l’imputato è stato riconosciuto dalla parte offesa e le banconote sottratte sono state rinvenute nella borsa dell’altra correa N.A.. Parimenti, corretta si palesa la qualificazione giuridica del fatto e la determinazione della pena, con esclusione dell’attenuante ex art. 62 c.p., n. 4 non ricorrendo le condizioni, come affermato dal Giudice di Appello, del danno provocato di valore economico pressochè irrilevante.

L’inammissibilità comporta la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche al versamento della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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