T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 19-07-2011, n. 1082 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La ricorrente impugna il provvedimento del 19. 12. 2002 con cui la Soprintendenza ha vincolato una parte del suo fondo per motivi di interesse archeologico.

I profili di censura che sostengono il ricorso sono compendiati in un unico motivo e sono i seguenti:

1. non idonea comunicazione d’avvio del procedimento amministrativo, mancata fissazione di un termine di conclusione del procedimento amministrativo, mancata garanzia dell’apporto partecipativo del privato, travisamento dei fatti.

Nel ricorso era formulata altresì istanza di risarcimento del danno subito.

Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato deducendo l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Nelle more l’amministrazione comunicava che in data 9. 12. 2004 era stato emesso nuovo provvedimento (non impugnato) che vincolava una porzione molto più piccola del suolo dei ricorrenti, a seguito di campagne di scavo condotte negli anni 2002 e 2003.

L’Avvocatura dello Stato chiedeva a questo punto fosse dichiarata sopravvenuta carenza d’interesse.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 22. 6. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Nella parte riguardante la domanda di annullamento del provvedimento impugnato, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, come chiesto dall’Avvocatura dello Stato. Il titolo che vincola attualmente il fondo della ricorrente è il provvedimento del 9. 12. 2004, da cui è conseguita anche la revoca del precedente provvedimento; ne consegue che l’annullamento del provvedimento impugnato non recherebbe alcuna utilità ai ricorrenti.

Nella parte riguardante la domanda di risarcimento del danno asseritamente patito, va rilevato che il danno era descritto in ricorso come rapportato "alla protratta impossibilità di utilizzare l’area nonché di congruamente irrigare i fondi circostanti, stante la disposta e lungamente procrastinata dilazione dei pur autorizzati lavori di bonifica agraria". La domanda, peraltro, non è stata ulteriormente coltivata in giudizio, e le sintetiche indicazioni contenute nella frase appena riportata (che costituiscono l’unica prospettazione del danno effettuata in corso di causa) non consentono di apprezzare l’esistenza di un danno giuridicamente rilevante (e questo anche a prescindere, peraltro, dalla possibilità di individuare nei fatti di causa un comportamento illecito da parte dell’amministrazione).

In ragione della evoluzione della vicenda e dell’atteggiamento collaborativo delle parti, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA IMPROCEDIBILE il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

RESPINGE l’istanza di risarcimento del danno.

COMPENSA tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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