Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-04-2011) 14-07-2011, n. 27654

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bari, adito ex art. 309 c.p.p., confermava l’ordinanza in data 29 ottobre 2010 del Giudice per le indagini preliminari in sede, con la quale era stata applicata a C.P. la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di corruzione attiva in atti giudiziari; in alcuni ricorsi pendenti innanzi alle Commissioni tributarie Provinciale e Regionale di Bari.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il C., a mezzo del difensore avv. Francesco Paolo Sisto.

3. Successivamente, a seguito della revoca della misura cautelare con ordinanza del G.i.p. in data 30 marzo 2011, il C. ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso.

Il ricorso deve pertanto per tale fatto sopravvenuto essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *