T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 19-07-2011, n. 1929 Note di qualifica e rapporti informativi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente presta servizio presso la Polizia di Stato con il grado di Assistente Capo.

Con il ricorso in esame viene impugnato il rapporto informativo relativo all’anno 2005, con il quale l’Amministrazione, nel valutare le prestazioni lavorative rese, ha attribuito al ricorrente il giudizio di Distinto con punti 37.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, depositando altresì memoria difensiva, per opporsi all’accoglimento del gravame.

In prossimità dell’udienza di discussione del merito, parte ricorrente ha depositato memoria insistendo nelle proprie conclusioni.

Tenutasi la pubblica udienza in data 12 maggio 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

L’interessato si affida a quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce eccesso di potere per violazione della decisione assunta in sede di ricorso gerarchico.

In particolare – dopo aver premesso che il rapporto informativo relativo all’anno 2005 era stato da egli impugnato in sede gerarchica, e che il ricorso era stato accolto in quanto l’autorità decidente aveva ritenuto che il provvedimento fosse carente di adeguata motivazione e contraddittorio – il ricorrente rileva che in sede di riedizione del potere l’Amministrazione ha emanato un atto del tutto identico a quello annullato, senza tener conto delle motivazioni contenute nella decisione sul ricorso amministrativo.

Con il secondo motivo viene dedotto difetto di motivazione, in quanto l’Autorità procedente non avrebbe adeguatamente esplicitato le ragioni che l’hanno indotta a formulare giudizi negativi in riferimento a determinati aspetti della valutazione.

Il terzo motivo rileva la contraddittorietà della valutazione, posto che, da un lato, sono stati attribuiti giudizi molto positivi con riferimento alle capacità organizzative ed al grado di interesse manifestato nell’espletamento dei compiti di servizio; mentre, da altro lato, in maniera del tutto contraddittoria, è stato attribuito un giudizio negativo con riferimento ad un parametro di valutazione strettamente connesso con quelli sopra indicati: lo spirito di sacrificio dimostrato.

Infine, con il quarto motivo, viene dedotto difetto di competenza dell’organo che ha provveduto alla compilazione del nuovo atto (a seguito dell’annullamento disposto dall’Autorità gerarchica), in quanto trattasi di soggetto diverso da quello che aveva compilato l’atto originario, e che, nell’anno 2005, non era il superiore del ricorrente.

E’ necessario, per ragioni logiche, scrutinare innanzitutto l’ultimo motivo di ricorso che, come visto, deduce il vizio di incompetenza.

Ritiene il Collegio che il motivo sia fondato.

In base all’art. 65, comma primo, lett. d) del d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti, il rapporto informativo è compilato dal funzionario o dall’ispettore o dal sovrintendente dal quale il valutando direttamente dipende.

Da questa disposizione si ricava che il legislatore ha voluto che il compilatore del rapporto informativo sia il superiore che ha diretta conoscenza del dipendente e che, per tale ragione, sia in grado di apprezzarne le caratteristiche personali, di valutarne l’impegno profuso e di giudicare la qualità delle prestazioni rese nel corso del periodo oggetto di valutazione. Ragioni di logica impongono di ritenere che la valutazione debba essere formulata da colui che ha effettivamente avuto alle proprie dipendenze il valutando nel periodo di riferimento; e che quindi non possa effettuare la valutazione il superiore che abbia assunto le funzioni di comando in un periodo successivo a quello oggetto di valutazione: non si vede infatti come possa essere formulato un giudizio riguardante le prestazioni lavorative rese, le qualità personali possedute e l’impegno dimostrato da un dipendente in un determinato periodo, se colui che lo deve esprimere non era a contatto con il dipendente medesimo in quello stesso periodo.

La difesa erariale afferma che, secondo la giurisprudenza, la valutazione dovrebbe essere sempre effettuata dal superiore in servizio al momento in cui avviene la compilazione della documentazione caratteristica.

In proposito va osservato che se è vero che in base ad un risalente orientamento giurisprudenziale la documentazione caratteristica va compilata dal superiore da cui il valutando dipende al momento della compilazione (cfr. Consiglio di Stato, ad gen., 15 novembre 1962; id., sez. I, par. 26 gennaio 1954 n. 86; id., sez. V, 20 novembre 1948 n. 764), è anche vero tuttavia che alcuni dei precedenti citati sembrano riferirsi all’ipotesi in cui via sia stato un avvicendamento nella linea gerarchica nel corso del periodo oggetto di valutazione, e presuppongono quindi che il valutatore abbia avuto alle proprie dipendenze il valutato, almeno per un certo periodo di tempo.

Inoltre la soluzione proposta dalla difesa erariale, oltre ad apparire come detto contraria a principi di logica, si pone in contrasto con altro orientamento secondo il quale, nel caso in cui sussistano circostanze che non consentono al superiore di formulare un giudizio obiettivo sulla qualità delle prestazioni rese (come avviene nel caso in cui il superiore stesso non sia stato a contatto con il valutato nel periodo di riferimento), la competenza alla compilazione del rapporto informativo spetta, in base all’art. 53, comma primo, del d.P.R. n. 3/1957, al Consiglio di Amministrazione, il quale esprime il proprio giudizio sulla base degli elementi in possesso dell’amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 novembre 1973 n. 548; id. sez. IV, 12dicembre 1972 n. 1240; id., sez. IV, 30 dicembre 1966 n. 938; T.A.R Lombardia Milano, sez. III, 01 marzo 2011, n. 594). Da questo orientamento si evince infatti che la documentazione caratteristica non può mai essere compilata da un superiore gerarchico che non possiede gli elementi necessari per la formulazione di un ponderato giudizio, giacché in caso di oggettiva impossibilità di compilazione da parte di colui che tali elementi possiede, la competenza è devoluta al Consiglio di Amministrazione.

Nel caso concreto il rapporto informativo è stato compilato da un superiore gerarchico che, nel periodo oggetto di valutazione (anno 2005), non aveva il ricorrente alle proprie dipendenze.

Per le ragioni illustrate l’Amministrazione avrebbe invece dovuto rivolgersi, al fine di procedere alla nuova compilazione del rapporto informativo, in prima battuta, al funzionario che, nell’anno 2005, era superiore gerarchico del ricorrente e, in caso di oggettiva impossibilità da parte di quest’ultimo, rivolgersi al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 53, comma primo, del d.P.R. n. 3/57.

Il motivo in esame è quindi fondato.

E’ altresì fondato il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce che l’Amministrazione, in sede di riedizione del potere a seguito dell’annullamento disposto dall’autorità gerarchica, avrebbe emanato un atto del tutto identico a quello precedentemente annullato.

In proposito va rilevato che l’annullamento del primo rapporto informativo è stato disposto in quanto il tale atto è stato ritenuto non adeguatamente motivato e contraddittorio.

L’Amministrazione avrebbe dunque dovuto emanare un nuovo provvedimento di contenuto diverso, contenente una motivazione più articolata e coerente.

Invece dalla lettura del nuovo provvedimento si evince come quest’ultimo sia sostanzialmente identico, sia con riferimento ai singoli punteggi attribuiti, sia con riferimento alla motivazione finale, a quello precedente, con ciò riproducendosi i vizi rilevati in sede di ricorso gerarchico.

Anche il motivo in esame, pertanto, risulta fondato.

In conclusione, per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la regola generale della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione a rifondere al ricorrente le spese di giudizio che vengono quantificate in euro 2.000,00 oltre IVA e c.p.a. se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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