Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-12-2011, n. 25852

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

O. e L.R., rispettivamente titolare e delegato a operare sullo stesso conto corrente aperto presso la Banca Fideuram hanno chiesto al Tribunale di Roma la condanna di quest’ultima a riaccreditare la somma di L. 203.000.000 in conseguenza del pagamento di sette assegni recanti la firma contraffatta di L.R..

Hanno specificato che gli assegni facevano parte di un libretto rilasciato dalla Banca a M.G. dietro presentazione di una sub-delega con firma apocrifa di L.R.. Hanno inoltre lamentato l’eccesso dai limiti del mandato conferito alla Banca Fideuram e la mancata comunicazione alla correntista dell’addebito degli assegni e hanno chiesto in ogni caso il risarcimento dei danni derivanti dal comportamento della Banca.

Si è costituita Banca Fideuram s.p.a. e ha contestato la sua responsabilità in merito ai fatti contestati rilevando che la falsificazione della firma del L. non era riconoscibile. Ha chiesto e ottenuto di chiamare in causa M.G., N. A. (apparenti giranti o percettori degli assegni che in realtà si sono dimostrati estranei ai fatti) e le banche negoziatrici degli assegni, Banca Monte dei Paschi di Siena e Unipol Banca.

Il Tribunale di Roma dichiarato inammissibili le domande proposte dagli attori. Ha ritenuto infatti che il rilascio di un libretto di assegni costituisce un atto meramente materiale che non consente di invocare, nella specie, il principio generale del divieto di sub- delega dato che, in base al disposto dell’art. 1717 c.c., la sostituzione del mandatario è legittima tutte le volte in cui non ricorra l’interesse del mandante allo svolgimento dell’attività personalmente da parte del mandatario.

La Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello di L.R., ritenuto privo di legittimazione ad causam, e ha rigettato l’appello di L.O. rilevando che nessuna limitazione risultava apposta al mandato quanto al potere di sub- delega. La Corte di appello ha poi ritenuto inammissibile, perchè nuova, e generica, la censura relativa all’eccesso, da parte della Banca, dai limiti del mandato ricevuto e infondata, perchè non prevista dal contratto nè imposta da disposizioni imperative, la pretesa obbligazione della Banca di inviare comunicazione informativa specifica dell’addebito degli assegni al di là della menzione degli stessi negli estratti conti inviati periodicamente ai correntisti.

Ricorre per cassazione L.O. affidandosi a tre motivi di impugnazione.

Si difendono con controricorso Banca Fideuram s.p.a., Unipol Banca s.p.a. e Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. che, a sua volta, propone ricorso incidentale.

Non svolgono difese M.G., N.A., L. R..

L.O. e la Banca Monte dei Paschi di Siena depositano memorie difensive.

Motivi della decisione

Su conforme richiesta del P.M. la Corte riunisce il ricorso principale a quello incidentale sussistendo a tal fine i presupposti di legge.

Con il primo motivo di ricorso L.O. deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell’art. 1387 cod. civ. circa la configurabilità di un potere generale di rappresentanza in favore del delegato.

Con il secondo motivo di ricorso L.O. deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e cioè sui poteri spettanti al delegato L.R..

Con il terzo motivo di ricorso L.O. deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i fatti di causa in ordine alla conseguente condanna alle spese di giudizio in favore di Unipol Banca s.p.a. La ricorrente rileva che la sua soccombenza si è prodotta solo nei confronti di Banca Fideuram e non nei confronti delle altre parti del giudizio nei cui confronti ella non ha proposto alcuna domanda.

Con il ricorso incidentale la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. lamenta che la sentenza della Corte di appello di Roma ha immotivatamente omesso di pronunciare la condanna della L. al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio anche in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena.

Sia il ricorso principale che quello incidentale sono inammissibili per inosservanza del disposto dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla controversia e che impone, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, che l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso sia conclusa, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.

Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della ricorrente. Quanto invece alla Banca Monte dei Paschi di Siena l’esito del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Condanna la ricorrente principale al pagamento in favore di Banca Fideuram s.p.a. e Unipol Banca s.p.a. delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, per ciascuna, in complessivi Euro 5.200 di cui 200 per spese. Compensa le spese del giudizio di cassazione fra la ricorrente la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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