T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 19-07-2011, n. 1955

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe con cui le era stato annullato il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 18 D.lgs. 286\98.

Il permesso le era stata rilasciato poiché la ricorrente aveva manifestato la volontà di aderire ad un programma di assistenza e integrazione sociale, ma era stata poi sorpresa dai Carabinieri ad esercitare l’attività di prostituzione presso un’abitazione ed in quella circostanza aveva fornito false generalità.

Il ricorso si fonda su quattro motivi.

Il primo denuncia la violazione degli artt. 7 e 8 L. 241\90 poiché non è stato comunicato l’avvio del procedimento volto all’annullamento del permesso concesso, impedendo così la partecipazione procedimentale.

Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 18,comma 4, D. L.gs. 286\98 che indica tassativamente le ipotesi di revoca del permesso medesimo; nel caso di specie non vi è alcun riferimento al parere espresso dal Procuratore della Repubblica né risulta che il programma sia stato interrotto ed oltretutto va tenuto conto del carattere episodico della condotta.

Il terzo motivo censura l’eccesso di potere per sviamento, errore di fatto, difetto di istruttoria e per illogicità e contraddittorietà della motivazione dal momento che la ricorrente non ha mai tenuto una condotta ingannatrice ed ha sempre usato il soprannome che è stato ritenuto un alias e che ha ottenuto il rinnovo del permesso anche dopo che il controllo era da tempo avvenuto.

Il quarto motivo eccepisce la violazione dell’art. 3,comma 3, DPR 304\99 per non essere stato il provvedimento tradotto in una lingua da lei conosciuta.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo di ricorso in quanto l’atto di autotutela emesso dal Questore di Milano è un provvedimento discrezionale e pertanto il mancato avviso dell’avvio del procedimento costituisce una lesione dei diritti di partecipazione al procedimento che non può ritenersi irrilevante sotto il profilo dell’annullabilità dell’atto in virtù di quanto previsto dall’art. 21 octies L. 241\90.

Il procedimento andrà pertanto rinnovato dando idonea comunicazione dell’avvio dello stesso.

Gli altri motivi di ricorso possono considerarsi assorbiti.

Stante la natura formale del rilievo appare equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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