T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 19-07-2011, n. 1954

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe con cui l’Agenzia del Demanio aveva dichiarato la decadenza dell’aggiudicazione definitiva di un immobile per cui vi era stato un invito ad offrire per mancata stipula del contratto di acquisto.

Nell’unico motivo di ricorso veniva eccepita la violazione degli artt. 2 e 5 D.lgs. 286\98 in relazione all’art. 1 DPR 394\99 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti.

La ricorrente cittadina siriana si trova in Italia grazie ad un permesso di coesione familiare che all’epoca dell’incanto pubblico era in fase di rinnovo.

Al momento di stipulare il rogito il notaio scelto dalla ricorrente per la redazione dell’atto di compravendita richiese la copia del permesso di soggiorno rinnovato e non la mera ricevuta che attestava la pendenza del procedimento di rinnovo.

L’Agenzia del Demanio ha concesso a tal fine una proroga per addivenire alla stipula ed alla scadenza della stessa, non avendo ancora la ricorrente ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno, aveva avviato il procedimento di annullamento dell’aggiudicazione.

Dopo tale atto il permesso di soggiorno è stato rigettato dalla Questura, ma il Tribunale di Brescia ha sospeso il provvedimento impugnato autorizzando la permanenza della cittadina siriana fino alla definizione del giudizio.

L’annullamento dell’aggiudicazione è illegittimo poiché presuppone che la scadenza prorogata del termine per la stipula sia essenziale, pur in mancanza di altri partecipanti alla procedura pubblica di vendita.

Il rifiuto di stipulare il rogito da parte del notaio non può essere condiviso poiché gli stranieri in attesa di rinnovo del titolo di permanenza in Italia sono equiparati a coloro che hanno il permesso di soggiorno in corso di validità.

Quanto meno bisognava verificare se fosse soddisfatta o meno la condizione di reciprocità.

Inoltre l’impossibilità di ottenere il rinnovo del permesso non era dipeso da una condotta della ricorrente, ma dal ritardo nella definizione del procedimento.

L’Agenzia del Demanio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non è fondato.

Dalla documentazione prodotta dalla difesa erariale risulta che la ricorrente avrebbe dovuto stipulare il rogito notarile già nel dicembre 2008 ed aveva ottenuto varie proroghe dall’amministrazione fino al 20.10.2010, epoca in cui chiedeva un rinvio di un ulteriore anno, nonostante avesse comunicato che la Questura di Brescia aveva rigettato l’istanza di rinnovo del permesso.

In sede di sottoscrizione della dichiarazione sostituiva per partecipare alla gara la ricorrente aveva tra l’altro affermato di conoscere le indicazioni inserite nel bando di gara; tra esse vi è anche l’art. 26 che prevede la decadenza dall’aggiudicazione in caso di mancata ottemperanza alla richiesta di trasmissione di tutta la documentazione necessaria per stipulare il rogito di vendita.

Peraltro non è esatto quanto riportato nel ricorso poiché il permesso per ricongiungimento familiare non era stato rinnovato in quanto il marito, e cioè il familiare cui si era ricongiunta, non aveva ottenuto il rinnovo del suo permesso di soggiorno.

L’Amministrazione non poteva ulteriormente attendere per perfezionare la procedura di cessione dell’immobile né poteva stipulare l’atto con persona priva di un requisito per l’acquisto.

Non rileva infine la condizione di reciprocità poiché tale accertamento non va effettuato per paesi che abbiano concluso accordi bilaterali in materia di promozione e protezione degli investimenti come è accaduto tra Italia e Siria il cui art. 2 consente che ciascun contraente consente all’altra parte gli investimenti in conformità con le proprie leggi e regolamenti.

L’inosservanza del termine prorogato per la stipula dell’atto è stata ragione sufficiente per determinare l’annullamento dell’aggiudicazione che appare pertanto pienamente legittima.

In virtù della particolarità della vicenda appare equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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