Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-04-2011) 14-07-2011, n. 27770

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Milano ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di F.G.F. in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., lett. c) in relazione alla guida di un’auto con tasso alcolemico di 2,23, in data 1.8.2009. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica lamentando la mancata confisca dell’auto condotta dall’imputato.

3. Il ricorso è fondato. L’art. 186 C.d.S., come novellato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella L. 24 luglio 2008, n. 125, prevede per l’illecito in esame la confisca obbligatoria del veicolo, tranne che esso appartenga a persona estranea al reato. La statuizione va adottata anche nel caso in cui il processo sia definito con sentenza di patteggiamento o sia disposta la sospensione condizionale della pena.

La confisca in questione, nelle more, è stata qualificata dal legislatore come sanzione amministrativa accessoria per effetto delle innovazioni introdotte nel Codice della strada dalla L. 29 luglio 2010, n. 120. Tale soluzione è indicata soprattutto dal richiamo, contenuto nella parte finale dell’art. 186, comma 2, lett. c) e nell’art. 187, comma 1, all’art. 224 ter: "ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’art. 224 ter". Il richiamo indica che il sequestro finalizzato alla confisca è gestito in tutte le sue fasi dall’autorità amministrativa. Anche il contenzioso è quello delle sanzioni amministrative. Tale scelta sembra di notevole rilievo per giungere alla conclusione che si sia in presenza di confisca costituente sanzione amministrativa accessoria. Infatti, se si ritenesse che la confisca in questione è una sanzione penale, ci si troverebbe di fronte ad una disciplina abnorme e costituzionalmente illegittima: la procedura incidentale inerente al sequestro, sino ad ora gestita attraverso l’istituto del sequestro preventivo disciplinato dal cod. proc. pen., sarebbe arbitrariamente sottratta alla giurisdizione penale, ai suoi principi ed alle sue garanzie.

L’idea che si sia in presenza di una sanzione amministrativa è in qualche modo avvalorata anche dal tenore complessivo dell’art. 224 ter che sembra voler dettare una disciplina unitaria per tutte le ipotesi in cui il Codice della strada prevede la sanzione accessoria della confisca, che viene sempre considerata come amministrativa.

La diversa qualificazione della confisca in questione da sanzione penale accessoria a sanzione amministrativa non incide sulla competenza del giudice penale ad irrogarla, come emerge dal tenore letterale del ridetto art. 186.

La sentenza deve essere conseguentemente annullata con rinvio limitatamente alla omessa confisca del veicolo. Il giudice dovrà valutare l’esistenza delle condizioni di legge per l’adozione della statuizione di cui si discute.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla confisca, con rinvio al Tribunale di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *