T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 19-07-2011, n. 1953 Energia elettrica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente faceva presente di avere la titolarità di alcune centrali a produzione combinata di energia e di calore che, pur avendo ottenuto l’ammissione ai benefici di cui al provvedimento 6\92 del C.I.P. non possiedono i requisiti per essere qualificate come cogenerative ai sensi della Delibera 42\2002 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (di seguito solo Autorità).

Dal momento che l’energia di dette centrali viene ceduta al Gestore dei Servizi Elettrici, subentrato ad Enel, è necessario rispettare l’obbligo di immettere in rete un quantitativo di elettricità prodotto attraverso fonti rinnovabili.

Laddove la società obbligata non sia in grado di produrre direttamente l’energia richiesta attraverso fonti rinnovabili deve acquistare sul mercato o presso il Gestore i c.d. certificati verdi cioè documentino che attestano che una certa quantità di energia è stata prodotta da un terzo mediante fonte rinnovabile.

Se il produttore agisce su mercati soggetti all’applicazione di tariffe amministrate, come nel caso di specie, è necessario un intervento dell’Autorità per inserire nella tariffa una voce economica di copertura con un modello simile a quanto disposto per gli oneri generali di sistema e cioè un’addizionale il cui gettito rifluisce presso la Cassa Conguaglio per essere poi distribuito agli aventi diritto.

Il valore medio dei certificati riconosciuto ai produttori è stato fissato in misura inferiore ai costi sostenuti per ottenerli allo scopo di stimolare i produttori, gravati dell’obbligo sopra descritto, alla produzione in proprio con energie rinnovabili o all’acquisto dei certificati verdi sul libero mercato e non al prezzo massimo offerto dal Gestore.

La società ricorrente non intende contestare questa scelta dell’Autorità poiché la stessa è stata suffragata da una decisione del Tar Lombardia nr. 265\2008.

La delibera impugnata fissa i criteri per l’applicazione del meccanismo tariffario che deve garantire la copertura degli oneri aggiuntivi, ma, secondo la ricorrente, pur essendo ispirata allo stesso criterio della non copertura integrale del costo sostenuto per l’acquisto dei certificati verdi delle precedenti delibere in materia, introduce dei criteri erronei di calcolo che comportano un riconoscimento della somma da restituire tramite l’addizionale largamente inferiore anche rispetto al metodo di copertura non integrale scelto dall’Autorità e in questa sede non contestato.

Nell’unico motivo di ricorso, infatti, si contesta la violazione del provvedimento C.I.P. 6\1992 in parte qua, dell’art. 11 D.lgs. 79\1999, dell’art. 3,comma 7, L. 481\1995 e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione, contraddittorietà e manifesta irragionevolezza.

La delibera impugnata determina il valore medio (Vm)dei certificati verdi riconosciuto ai produttori attraverso una formula matematica che vede tra i suoi elementi anche il PIAFR il prezzo medio di generazione che remunera adeguatamente i costi sostenuti per realizzare un impianto alimentato con fonti rinnovabili.

Esso tiene conto delle diverse tipologie di IAFR (cioè impianti alimentati con fonti rinnovabili) in esercizio e in progetto al momento del calcolo.

Tale componente del Vm dovrebbe individuare la quota del costo necessario a garantire la fattibilità sotto il profilo tecnico, economico e finanziario di uno IAFR che non è suscettibile di trovare ristoro nei proventi di vendita dell’energia sul mercato e che va pertanto incentivata.

Uno degli elementi che incide nel calcolo necessario per quantificare il PIAFR è la durata di vita utile dell’impianto poiché più essa è breve e maggiore dovrà essere l’incentivo.

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 152\06 ogni impianto è utilizzabile ai fini della produzione di certificati verdi per 12 anni che costituisce un periodo interiore alla vita utile dell’impianto.

Ciò significa che, grazie al trattamento incentivante, per i primi dodici anni l’impianto genera introiti maggiori di quelli che otterrebbe in condizioni normali di mercato e quindi di quelli che otterrà nell’ultima parte della sua vita utile una volta che non potrà più operarsi la conversione tra energia prodotta e certificati verdi.

L’Autorità ha, però, calcolato il PIAFR utilizzando studi di settore che spalmavano sull’intera vita utile dell’impianto il riconoscimento di un prezzo incentivato, mentre la differenza tra il costo reale e quello recuperabile con le tariffe di vendita dovrebbe essere suddivisa per il numero di anni in cui l’incentivo viene riconosciuto.

Lamenta inoltre la società che nel calcolo dei costi sostenuti per la realizzazione dell’impianto non si è tenuto conto degli oneri fiscali.

Infine l’Autorità avrebbe mal calcolato il numero di ore di funzionamento di un impianto eolico poiché il valore indicato dalla delibera per calcolare il ritorno economico dell’investimento è pari a 22002300 ore di funzionamento annue che è esatto per le strutture già realizzate, ma non per quella di nuova creazione perché esse vengono poste ormai in luoghi con condizioni di vento meno favorevoli, essendo i migliori siti ormai saturati.

L’Autorità si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso veniva cancellato dal ruolo a seguito di una richiesta di rinvio richiesta dalla società ricorrente poiché all’epoca erano in corso contatti con l’Autorità per risolvere il problema.

Veniva poi riassunto il giudizio e la causa andava in decisione all’udienza odierna.

Nella memoria conclusiva la società ricorrente faceva presente che i rilievi formulati in ricorso erano stati implicitamente accolti dalla delibera 30\2009 che ha modificato i parametri oggetto di contestazione nella direzione indicata in ricorso per gli anni 2005, 2006 e 2007; era pertanto venuta meno per quegli anni ogni interesse alla pronuncia che residuava per gli anni precedenti 2003 e 2004.

All’udienza del 8.3.2011 veniva emanata un’ordinanza istruttoria per chiedere alle parti di chiarire in che misura la Delibera 30\2009 avesse fatto venir meno la materia del contendere per alcuni anni.

All’udienza odierna la causa passava in decisione.

Il ricorso merita accoglimento.

La delibera impugnata ha stabilito, in conformità a quello che era stato deliberato per gli anni precedenti con le delibere 8\2004 e 101\2005, che ai produttori c.d. Cip 6 dovesse essere rimborsato il valore medio dei certificati verdi acquistati che andava calcolato secondo i parametri che erano stati individuati con la delibera 8\2004.

Il più importante di questi parametri è il c.d. PIAFR e cioè il prezzo medio di generazione che deve remunerare adeguatamente i costi sostenuti dai nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita di energia al mercato; in sostanza si tratta della parte di costo di produzione non copribile dai prezzi di vendita.

Il problema che è sorto nel calcolo del PIAFR dipende dal fatto che gli studi di settore che sono stati utilizzati per individuare i costi di produzione dell’energia da fonti rinnovabili hanno considerato la durata attesa della vita dell’impianto e cioè la durata utile dello stesso.

Ciò significa che per recuperare interamente la differenza di costo con il contributo incentivante, lo stesso deve essere erogato per tutta la durata della vita utile dell’impianto.

Invece, in ossequio a quanto previsto dall’art. 11 D.lgs. 79\1999, il contributo viene erogato solo per il numero di anni stabilito dalla legge che è inferiore alla durata utile dell’impianto.

Ciò comporta una parte di costo non recuperabile e disincentiva la costruzione di impianti per energie derivanti da fonti alternative.

La Delibera 30\2009, preso atto della discrasia che si era creata, ha correttoli criterio ed ha calcolato il valore degli incentivi prendendo a base la durata dell’impianto pari a quella degli incentivi erogabili, in base ad un nuovo studio commissionato ad un istituto dell’Università Bocconi di Milano.

E’ evidente che lo stesso criterio deve essere adottato anche per gli anni 2003 e 2004 che non sono ricompresi nel periodo di applicazione della delibera 30\2009 ed in questo senso la delibera impugnata deve essere annullata per consentire all’Autorità di adeguare la disciplina anche per gli anni pregressi alle scelte operate con la delibera del 2009, essendo le circostanze di fatto immutate.

Anche riguardo all’altro elemento tecnico di cui la società ricorrente si duole, la delibera 30\2009 ha operato una correzione che deve essere tenuta presente anche per gli anni precedenti non coperti dal campo di applicazione della delibera.

Ci si riferisce al numero di ore di funzionamento utile annuo degli impianti eolici che in base a dati statistici rilevati dal Gestore dei Servizi energetici è stato determinato con la delibera 30\2009 in 1840 ore annue, mentre invece nella delibera impugnata era stata individuato in 2000 – 2300 ore di funzionamento annuo.

Anche in questo caso non vi è ragione per non ritenere che i dati tecnici rilevati con il nuovo studio dell’Università Bocconi debbano essere utilizzati anche per calcolare il valore degli incentivi anche per gli anni precedenti.

In tal senso dovrà essere modificata la parte della delibera impugnata che prende a base del calcolo il parametro tecnico errato.

La società ricorrente, nella memoria depositata in data 18.2.2011, ha dichiarato che era venuto meno l’interesse alla terza censura indicata nel ricorso e relativa al mancato riconoscimento degli oneri fiscali nel computo dei costi in quanto dalla sentenza 265\2008 di questo Tribunale era emerso che la delibera 113\2006 teneva in considerazione anche tale componente di costo.

La censura viene pertanto a cadere sempre che l’Autorità nell’effettuare i conteggi riconosca ad E. i costi relativi alla fiscalità.

Il ricorso deve essere pertanto accolto nei sensi di cui in motivazione con annullamento parziale della Delibera 113\2006 relativamente ai punti ivi indicati.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidati come in dispositivo..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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