T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 19-07-2011, n. 1951 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società aveva avuto in consegna dal Comune di Como l’area su cui in passato era sito lo stabilimento T. per realizzare un piano di riqualificazione urbanistica che necessitava preliminarmente della demolizione dei vecchi edifici.

Aveva affidato a tale scopo la demolizione a ditte specializzate fin quando non veniva a conoscenza che, a seguito di un sopralluogo dell’ARPA, il Sindaco aveva emanato un’ordinanza di rimozione dei rifiuti contenenti amianto ai sensi dell’art. 192 D.lgs. 152\2006; vi era poi stato un sequestro penale successivamente revocato sul presupposto che il proprietario dell’area e cioè il Comune di Como avrebbe provveduto allo smaltimento dei rifiuti pericolosi anche in considerazione del fatto che l’amianto presente non aveva potenzialità diffusive nell’ambiente.

I provvedimenti impugnati venivano censurati sulla base di sette motivi di ricorso.

Il Comune di Como si costituiva in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso.

Nel corso dell’odierna udienza la difesa comunale faceva presente che lo smaltimento dei rifiuti era stato portato a termine e pertanto l’annullamento dei provvedimenti impugnati non poteva essere produttivo di alcun effetto.

Il Collegio preso atto dell’evoluzione della situazione di fatto non può che dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Visto l’esito del giudizio le spese possono essere compensate

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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