Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-04-2011) 14-07-2011, n. 27767

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Magistrato di Sorveglianza di Napoli ammetteva S. F. al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, concedendo 20 giorni per produrre la documentazione attestante la veridicità delle dichiarazioni rilasciate (v. D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 3).

Non essendo stato effettuato questo adempimento, il Giudice di Sorveglianza revocava il decreto di ammissione.

1.2. L’interessato proponeva reclamo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99. Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza respingeva il reclamo, affermando che, malgrado la richiesta del primo Giudice, lo S. non aveva prodotto la documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni rilasciate nell’autocertificazione, concernenti cioè il fatto per cui abitava in un alloggio abusivo, l’assunto di utilizzare per il gas di bombole e di fruire dell’allaccio elettrico proveniente da un vicino.

2. Lo S. proponeva ricorso per cassazione.

Si doleva perchè la revoca era stata adottata al di fuori delle ipotesi ex art. 112 del citato T.U.. Aggiungeva che, comunque, esso S. non era in grado di fornire la prova delle circostanze di fatto di estrema povertà in cui versava e che aveva già dichiarato analiticamente nell’autocertificazione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere respinto perchè infondato.

Invero, il Giudice competente ha correttamente adottato un rituale provvedimento di revoca d’ufficio dell’ammissione al gratuito patrocinio disposta, applicando il disposto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 112, lett. D) in riferimento all’art. 79, comma 3, che stabilisce appunto l’inammissibilità dell’istanza se non viene prodotta la documentazione richiesta attestante la corrispondenza al vero di quanto affermato al Giudice.

D’altro canto, il dettato della normativa è inequivoco e il ricorrente avrebbe potuto attestare le situazioni da lui indicate mediante la presentazione quantomeno degli scontrini di acquisto delle bombole di gas (per l’importo da lui indicato di Euro 15,00 mensili) e di attestazioni di altro genere comprovanti le modalità di allaccio all’energia elettrica.

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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