T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 19-07-2011, n. 1950

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente si doleva della revoca di una concessione stipulata con il Comune di Ispra cinque anni prima per l’esercizio di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande in un’area a verde attrezzato per omessa manutenzione della stessa.

Faceva presente a tal fine che nell’aprile 2006 si era verifi8cato un incendio che aveva distrutto le strutture e le attrezzature esistenti nell’area verde.

Veniva intimato dall’amministrazione comunale il ripristino dell’area e a tal fine la società presentava un progetto su cui il Comune esprimeva parere sfavorevole senza che poi venisse emanato alcun provvedimento e successivamente a seguito di sopralluogo del responsabile dell’Area Tecnica del Comune si giungeva al provvedimento impugnato.

Nell’unico motivo di diritto la società lamenta l’illegittimità dell’iniziativa di proporre la revoca della concessione senza una delibera consiliare, dal momento che l’area era stata sottoposta a sequestro penale in relazione all’indagine esistente per incendio doloso.

Inoltre il Comune aveva espresso parere contrario al progetto di ristrutturazione senza invitare la società a proporre un nuovo progetto offrendo delle indicazioni idonee a farne ottenere l’approvazione.

Oltretutto deve considerarsi arbitrario l’intervento con cui sono state distrutte le residue strutture senza che esistesse un reale pericolo di crollo.

Il Comune di Ispra si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo preliminarmente la tardività del ricorso.

Alla camera di consiglio del 15.1.2008 veniva respinta l’istanza cautelare per difetto di fumus boni iuris.

Il ricorso è infondato e ciò consente di prescindere dall’esame dell’eccezione di tardività.

Il responsabile del Servizio Tecnico era stato autorizzato a sottoscrivere l’atto di concessione con delibera della Giunta Comunale e dalla stessa Giunta è stato parimente autorizzato a emettere il provvedimento di revoca della concessione.

Inoltre non vi era nessuna impossibilità di ripristinare l’area poiché la Procura della Repubblica aveva dissequestrato l’area in data 13.6.2006 e tanto meno risulta giustificata l’esigenza di conservare lo stato dei luoghi per mantenere la possibile prova in prospettiva di un risarcimento.

Vi era l’interesse pubblico a garantire la fruizione dell’area da parte di tutti i cittadini e il diritto della società poteva essere garantito con un accertamento tecnico preventivo.

Eliminata qualunque ragione giustificatrice del perdurare dello stato di abbandono dell’area, all’esito del sopralluogo svolto a distanza di quasi un anno dall’incendio, il Comune ha con buon diritto contestato alla società ricorrente il mancato assolvimento dei suoi obblighi manutentivi.

Il provvedimento è, pertanto, pienamente giustificato e non merita di essere annullato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.500 oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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