Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-04-2011) 14-07-2011, n. 27724 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Torre Annunziata – Sezione distaccata di Gragnano giudice monocratico -, con sentenza in data 24-11-2008, dichiarava C.A. colpevole per il reato di omicidio colposo perpetrato a seguito di incidente stradale nei confronti del pedone G.G.. Riconosceva il concorso di colpa a carico della vittima nella misura del 50%, concedeva le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante e condannava l’imputato alla pena di mesi dieci di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separato giudizio riconoscendo la provvisionale di Euro 10.000,00.

In fatto ((OMISSIS) h 13), secondo l’accusa, era avvenuto che C.A., alla guida della sua autovettura Fiat Bravo, stava procedendo nel centro urbano di G. nella via statale per (OMISSIS) su un tratto curvilineo con scarsa visibilità sul lato destro della carreggiata per la presenza di folta vegetazione, allorchè aveva investito il pedone G.G. che stava attraversando la strada da destra a sinistra per recarsi nell’antistante ristorante. Il conducente del veicolo aveva dichiarato che viaggiava alla velocità di circa 35-40 km orari ed era un po’ spostato nel centro della carreggiata; prima dell’investimento, aveva visto diverse persone (si trattava di musicisti) che dal lato destro della strada (dove vi era il parcheggio del ristorante) stavano spostandosi sul lato opposto ove si trovava il locale. Nell’occorso, il G. aveva riportato lesioni gravi che alcuni giorni dopo, il (OMISSIS), ne avevano determinato il decesso.

2. Il Giudice monocratico rilevava che il prevenuto doveva ritenersi responsabile dell’incidente perchè non aveva tenuto una velocità ed andatura particolarmente prudente su un tratto di strada con limitata visibilità e oggetto di attraversamento da parte dei pedoni frequentatori del ristorante. D’altro canto, era configurabile anche un concorso di colpa a carico della parte offesa per avere attraversato l’arteria in un punto dove non vi era passaggio pedonale.

3. Proponevano impugnazione con appello C.A. e le parti civili. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 15.4.2010, confermava la responsabilità per l’accaduto dell’imputato, riderminava il concorso di colpa a carico della parte offesa nella misura del 30% liquidando la provvisionale per ciascuna delle parti civili in Euro 20.000,00; per il resto rigettava le impugnazioni.

Osservava che appariva più rispondente alla dinamica dell’incidente individuare una maggiore responsabilità per l’evento nei riguardi dell’automobilista il quale sarebbe stato tenuto, in relazione alle caratteristiche e condizioni della carreggiata nel punto, ad una particolare cautela ai sensi degli artt. 141 e 142 C.d.S.; pur confermandosi la ricorrenza di colpa, sia pure minoritaria, a carico del soggetto passivo del reato il quale aveva impegnato in modo imprudente la strada.

4. C.A. avanzava ricorso per cassazione.

Contestava, come già fatto in precedenza, l’ammissibilità della costituzione della parte civile. Riteneva che la procura allegata alla costituzione di parte civile dei congiunti della parte offesa G.G. fosse priva dei requisiti previsti a pena di inammissibilità, mancando in particolare di specificità in quanto conferita in favore dell’Avv.to Vittorio Torino quale procuratore generale senza alcuna indicazione del procedimento penale al quale si riferiva ed anzi era stata rilasciata prima ancora dell’esercizio dell’azione penale. Irrituale si palesava, altresì, la nomina da parte del procuratore generale di un sostituto processuale senza che fosse prevista tale facoltà espressamente nella procura.

Rilevava, comunque, l’inammissibilità dell’appello interposto dalla parte civile perchè il difensore era privo di specifico mandato.

Nel merito, censurava le valutazioni formulate dai giudici di primo e secondo grado con riferimento ai dati di fatto disponibili, non apprezzati correttamente. Chiedeva l’annullamento della sentenza.

5. Le parti civili M. e G.A. proponevano pure ricorso per cassazione.

Eccepivano la violazione e non corretta applicazione degli artt. 141, 142 e 190 C.d.S..

Rappresentavano che la vittima dell’occorso aveva correttamente attraversato la carreggiata da destra verso sinistra rispetto alla direzione di marcia dell’autovettura investitrice; egli si trovava già al centro della carreggiata e stava compiendo l’attraversamento con passo normale, in una zona dove anche nelle vicinanze non vi erano passaggi pedonali. In tal senso, deponeva il fatto per cui il corpo del predetto era stato caricato sul cofano del veicolo il che attestava che il pedone appunto stava procedendo non di corsa. Del resto, le emergenze acquisite attestavano con certezza la ricorrenza del pieno nesso di causalità tra la condotta di guida del C. ed il decesso del G.;

mentre, una maggiore attenzione nella guida da parte del conducente la macchina ed un’andatura più contenuta avrebbero consentito a costui di avvistare tempestivamente il pedone e di adottare le necessarie manovre per evitare l’investimento. Dal che conseguiva che era da escludersi ogni concorso di colpa nell’evento nei confronti della parte offesa; alla luce di tale conclusione doveva discendere anche la concessione di una provvisionale più adeguata nella misura richiesta di Euro 200.000,00.

Motivi della decisione

1. Il ricorso dell’imputato si palesa infondato.

In ordine all’eccezione di carattere processuale sollevata, si rileva che, come correttamente messo in luce dai Giudici di merito, la procura generale alle liti conferita dalle parti civili all’avv.to Vittorio Torino si palesa rituale. Essa è estesa a tutte le cause civili attive e passive da promuovere nonchè ogni azione penale, in ogni grado di giurisdizione, concernenti la tutela degli interessi del congiunto deceduto il (OMISSIS) ed evidentemente in relazione a detto decesso. La procura ricomprende l’assistenza, difesa, rappresentanza sostanziale e processuale dei conferenti, con espressa autorizzazione a farsi coadiuvare da altro difensore. Ne consegue che, sotto il profilo della tutela degli interessi civili riconnessi al sinistro stradale in cui è deceduto G.G., all’avv.to Torino è stata conferita sia la procura relativa alla "legitimatio ad causam" ai fini del promovimento dell’azione civile (costituzione di parte civile) per conto dei titolari dei diritti fatti valere ( artt. 76 e 122 c.p.p.) e sia il mandato defensionale (il concreto "ius postulandi": art. 78 c.p.p., lett. c) e art. 100 c.p.p.) ai fini appunto della rappresentanza processuale nel procedimento penale avente per oggetto l’incidente stradale ed i relativi responsabili. Si tratta di procura indicata come "generale alle liti" ma contenente specifici elementi contrassegnanti le controversie in concreto cui si riferisce per l’introduzione attiva o passiva e l’ambito del relativo mandato. Inoltre, il carattere preventivo della procura in tal modo disposta trova fondamento di legittimità nell’art. 37 disp. att. c.p.p., che stabilisce appunto la possibilità di rilascio preventivo della procura ex art. 122 per l’eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell’atto al quale la procura stessa si riconnette.

2. In ordine alle doglianze che, sotto profili diversi, sono state fatte valere da tutti i ricorrenti, oltre l’imputato anche le parti civili, circa la colpevolezza o meno dell’imputato e la ricorrenza di concorso di colpa o meno della parte offesa, si evidenzia quanto segue. In particolare, per quel che concerne la ricostruzione dell’occorso e la conseguente determinazione del ruolo avuto da ciascuno dei soggetti coinvolti nell’occorso, il Giudice di Appello ha fornito corretta motivazione, richiamando le argomentazioni già svolte dal primo Giudice e facendo esplicito riferimento alle risultanze probatorie acquisite in atti (la descrizione delle caratteristiche e peculiarità del luogo ove è avvenuto il fatto; le modalità di comportamento del conducente dell’auto investitrice e del pedone; i danni riportati dall’autovettura a seguito dell’impatto tra la Fiat Bravo e il G.; le dichiarazioni dei tesi; le deduzioni esposte dal consulente medico del P.M.). Sicchè i rilievi mossi al riguardo dal ricorrente alla sentenza impugnata si risolvono in censure concernenti sostanzialmente apprezzamenti di merito che tendono per lo più ad una diversa valutazione delle risultanze processuali. In proposito, va sottolineato che, come affermato dalla Suprema Corte anche a Sezioni Unite (v. Cass. S.U. 24-11-1999-Spina-;

31-5-2000- Jakani-; 24-9-2003 – Petrella-), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello della rilettura dei dati di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al Giudice del merito, nonchè l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

In particolare, con riferimento alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di legittimità è stato più volte enunciato il principio secondo cui la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione della condotta degli utenti della strada coinvolti, accertamento della responsabilità, determinazione dell’efficienza causale della colpa – è rimessa al Giudice di merito ed integra una serie di accertamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione. D’altro canto, nel caso di specie, i Giudici di merito hanno appunto apprezzato in modo congruo gli elementi di prova fornendo una valutazione di essi ragionevole e logica sotto il profilo del "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività e sotto quello più strettamente giuridico. 5. La reiezione dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Le spese tra le parti civili e l’imputato vanno compensate, in considerazione dell’esito delle impugnazioni.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali; spese compensate tra le parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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