T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 19-07-2011, n. 1949

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti impugnavano il provvedimento indicato in epigrafe che aveva rigettato la richiesta di nulla osta per l’assunzione di lavoratore extracomunitario presentata da Q.D. sulla base del parere negativo espresso dalla Questura di Lodi.

Il primo dei due motivi di ricorso lamenta la sostanziale violazione dell’art. 10 bis L. 241\90 poiché, anche se l’avviso di rigetto è stato formalmente inviato, la mancata comunicazione delle ragioni per cui la Questura di Lodi aveva espresso parere contrario non ha consentito un’idonea partecipazione procedimentale.

Il secondo motivo censura la stessa carenza sotto il profilo del difetto di motivazione.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 18.11.2008 veniva accolta l’istanza cautelare.

Il ricorso è fondato.

Le ragioni del rigetto di un’istanza devono essere precisate in maniera da consentire all’interessato di presentare una memoria nella quale possa argomentare anche in senso critico verso le ragioni del diniego.

Se invece si motiva per relationem rispetto ad un parere ricevuto senza allegare l’atto che contiene le ragioni del rifiuto si impedisce una corretta partecipazione procedimentale venendo meno allo scopo per cui il legislatore ha previsto l’obbligo della motivazione e del preavviso di rigetto nei procedimenti ad istanza di parte.

Né la mancanza può essere ritenuta una mera violazione formale come sostenuto nella memoria della difesa erariale, oltretutto giustificabile con ragioni di privacy nei confronti del lavoratore da assumere poiché in realtà si è operata una vera e propria lesione sostanziale di quelle che sono le garanzie procedimentali.

Il provvedimento va pertanto annullato e l’amministrazione dovrà riesaminare la richiesta esternando laddove ritenga di confermare il suo orientamento negativo le ragioni di tale scelta,

Dal momento che non è possibile valutare la fondatezza sostanziale della richiesta, appare equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *