Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-04-2011) 14-07-2011, n. 27723 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza in data 19-11-2009, dichiarava V.D. e A.C. responsabili per ripetute cessioni di quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente del tipo cocaina (fatti commessi tra il (OMISSIS)) e di un episodio di danneggiamento ad un mezzo delle Forze di Polizia, concretizzante anche il delitto di resistenza a pubblico ufficiale perchè il comportamento illecito era inteso ad ostacolare l’attività di indagine della Polizia Giudiziaria.

2. L’attività illecita dello spaccio di droga era organizzata nel senso che gli acquirenti si incontravano preliminarmente con A. e V. e da costoro venivano avviati verso località diverse viciniori ove ricevevano materialmente la droga da altri soggetti collegati con i primi (tali B.V., L.A.).

A.C., quasi sempre in compagnia di Verzeletti, una volta indirizzati gli acquirenti verso coloro che avrebbero consegnato lo stupefacente, inviava degli SMS appunto agli incaricati della cessione per informarli dell’arrivo dei clienti.

Il Tribunale, in ordine alla posizione di V.D., sottolineava che costui si accompagnava costantemente a A. C. in occasione degli incontri con i tossicodipendenti; in una circostanza, V. era stato visto dalla Polizia Giudiziaria fare avvicinare l’ A. al finestrino della sua autovettura, invitandolo a sospendere l’attività con i clienti per poi fare una telefonata, all’esito della quale aveva consentito all’ A. di continuare l’azione di smistamento dei tossicodipendenti.

Altre volte, V. era stato visto dare indicazioni agli acquirenti circa la direzione da prendere in macchina per raggiungere i luoghi dove si trovavano materialmente gli spacciatori; un cliente aveva chiesto direttamente al V. "Dove mi mandi stavolta?".

Ancora, V. era stato notato una sera preso un bar assieme ad uno dei soggetti incaricati di fornire la droga agli utenti.

3. Il Tribunale di Brescia riconosceva agli imputati, in ordine ai fatti in tema di violazione della normativa degli stupefacenti, l’attenuante del fatto di lieve entità ritenuta prevalente sulle aggravanti e la recidiva, nonchè il vincolo della continuazione tra i vari episodi di spaccio ed i reati ex art. 635 e art. 337 c.p..

Li condannava ciascuno alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 29.000,00 di multa.

4. V.D. proponeva appello.

La Corte di Brescia confermava in punto di responsabilità la sentenza di primo grado, riduceva la pena ad anni cinque di reclusione ed Euro 24.000,00 di multa.

Osservava, circa la colpevolezza del V., che agenti intervenuti nelle indagini avevano intravisto più volte il predetto fornire telefoni cellulari a A.C. previo inserimento delle schede telefoniche e del codice PIN. Indicativa era anche la partecipazione di detto prevenuto, assieme a A.C. e M.M., al danneggiamento dell’auto Fiat Fiorino appartenente alla Polizia, ferma in loco, al cui interno vi era l’agente Z.: in particolare, il mezzo era stato fortemente spinto e fatto oscillare e poi era stato infranto il vetro di un finestrino e tagliato uno pneumatico allo scopo evidente di bloccare l’intervento della Polizia.

5. V.D. avanzava ricorso per cassazione.

Si doleva perchè la Corte di Appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile il motivo di gravame concernente la mancata restituzione dell’autovettura di sua proprietà Mercedes in quanto dedotto solo con i motivi aggiunti. Per contro, ad avviso del ricorrente, la questione non poteva ritenersi definitivamente decisa in quanto, in tema di confisca e di restituzione dei beni confiscati, ogni decisione era priva di irrevocabilità potendo ancora essere affrontata in sede di incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 676 c.p.p..

Si doleva per la mancata acquisizione dei tabulati telefonici concernenti l’utenza telefonica intestata alla fidanzata del V.: detta acquisizione probatoria avrebbe consentito ad esso istante di dimostrare che i suoi colloqui telefonici non riguardavano la cessione a terzi di dosi di stupefacente ma erano di altro genere.

Censurava la valutazione dei fatti come operata dai Giudici di merito perchè presentante elementi di contraddittorfetà e di illogicità.

Chiedeva l’annullamento della decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere respinto perchè infondato.

Si osserva, in ordine al primo motivo di ricorso, che correttamente il Giudice di Appello non ha ritenuto conferente (perchè tardivo e non configurabile come motivo aggiunto) il motivo di impugnazione concernente la mancata restituzione dell’autovettura Mercedes.

Invero, anche il relativo capo d’imputazione, se non investito da impugnazione, diviene definitivo e comunque interviene una preclusione per la sua ulteriore disamina, giacchè, in sede di cognizione, la competenza del Giudice riguarda la ricorrenza delle condizioni previste dalla norma per operare la confisca nei confronti dell’autore del reato, e cioè la configurabilità del titolo della confisca. Per contro, la competenza del Giudice dell’Esecuzione ha per oggetto l’adozione del provvedimento di confisca non adottato dal Giudice di cognizione nell’ipotesi di confisca obbligatoria; ovvero, la restituzione dei beni confiscati appartenenti a terzi, i cui diritti non sono in alcun modo collegati con l’attività illecita dell’imputato (v. riferimento all’art. 262 c.p.p., comma 4 e art. 263 c.p.p., comma 6).

2. D’altro canto, in ordine alle ulteriori doglianze dei ricorrente, si rileva che i Giudici di merito hanno ampiamente e adeguatamente indicato le indagini svolte (osservazioni e annotazioni della Polizia operante) e le relative risultanze che attestano il preciso ruolo svolto nella vicenda criminale dall’imputato; nè si palesa necessario, ed anzi appare irrilevante, al fine di determinare il quadro probatorio, acquisire ulteriori elementi.

3. La reiezione del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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