T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 19-07-2011, n. 1948

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 16.10.08 e depositato il 17.11.08, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Milano che respingeva la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per la sussistenza di precedenti penali ostativi al rilascio del provvedimento.

Il ricorrente articolava un solo motivo di ricorso che lamnata il fatto che la sentenza di condanna non fosse una sentenza definitiva.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non merita accoglimento.

Alla camera di consiglio del 2.12.2008 veniva accolta l’istanza sospensiva proprio in virtù della non definitività della sentenza.

Il ricorso non può essere accolto

Il ricorrente è stato condannato, ormai in via definitiva, per reato che l’art. 4,coma 3, D.lgs. 286\98 ritiene ostativo al rinnovo del permesso senza lasciare alcun margine di discrezionalità all’autorità amministrativa.

Questa scelta del legislatore è stata recentemente avallata da una pronuncia della Corte Costituzionale (148\08) che ha riconosciuto al legislatore la facoltà di effettuare certe scelte in tema di immigrazione in considerazione dei numerosi interessi pubblici coinvolti con ampia discrezionalità che incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza.

Le spese possono essere compensate tenuto conto della particolarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando, sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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