Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-04-2011) 14-07-2011, n. 27722 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il GUP del Tribunale di Taranto, con sentenza in data 2-7-2009 a seguito di rito abbreviato, dichiarava M.A. colpevole per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ed art. 80, comma 2, per avere impiantato una coltivazione di 2742 piante di marijuana (Fatto del (OMISSIS)). Computato l’aumento per la recidiva reiterata specifica infraquinquennale e la diminuzione per il rito, lo condannava alla pena di anni otto mesi dieci giorni venti di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa.

2. L’imputato proponeva appello avverso la decisione.

La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto -, con sentenza in data 18-3-2010, confermava la decisione di primo grado.

Osservava che l’imputato aveva installato tre serre coperte estese circa mq 800 all’interno delle quali era stata impiantata una piantagione di piante di marijuana costituita da n. 2742 piante alte ciascuna circa due metri; la piantagione era corredata da un impianto di irrigazione. Rilevava la Corte che le piante non risultavano ancora pervenute a completa maturazione, ma, secondo le emergenze della consulenza chimica espletata, esse risultavano già idonee per ottenere preparazioni con effetti droganti. In particolare, sulla base della campionatura effettuata, era stato calcolato il peso approssimativo di ciascun esemplare pari a gr. 370, sicchè il peso complessivo ammontava a kg.4820, da cui era possibile ricavare un residuo finale secco, escluse le parti non utilizzabili, di kg. 760 di marijuana. Nella fase in cui si trovavano, le piante potevano consentire la predisposizione di circa 550.000 dosi medie singole, per cui era sicuramente configurarle anche l’aggravante della detenzione di un ingente quantitativo di droga. Aggiungeva il Giudice di Appello che anche la sanzione irrogata dal tribunale di Taranto si palesava congrua in relazione alla gravità del fatto ed alla personalità non buona del prevenuto, su cui gravavano tra gli altri due precedenti specifici.

3. M.A. proponeva ricorso per cassazione.

Censurava la ritenuta responsabilità a suo carico, considerato che la piantagione non era ancora pervenuta a maturazione e, quindi, ogni valutazione circa la concreta produzione di sostanza stupefacente era del tutto ipotetica, fondata su argomentazioni presuntive facenti riferimento ai parametri propri delle piante essiccate, mentre quelle sequestrate si trovavano allo stato vegetativo.

A maggior ragione, non era seriamente apprezzabile il presunto quantitativo ricavabile dalla piantagione tanto da ritenere configurabile l’aggravante ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2.

Chiedeva l’annullamento con o senza rinvio della sentenza.

Motivi della decisione

1.1. Il ricorso deve essere rigettato perchè infondato.

Si osserva che la Corte di legittimità ha più volte affermato che la coltivazione non autorizzata di piante, dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, costituisce un reato di pericolo presunto o astratto. Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. N. 28.605/2008 -Di Salvia- ) hanno ulteriormente specificato che il principio di offensività opera su due piani, rispettivamente della previsione normativa che deve stabilire fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo o comunque la messa in pericolo di un bene o interesse oggetto della tutela penale (offensività in astratto), e dell’applicazione giurisprudenziale (offensività in concreto) quale criterio interpretativo applicativo affidato al Giudice, tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l’interesse tutelato. Pertanto, in riferimento al principio di offensività inteso nella sua accezione concreta, spetta al Giudice del merito verificare se la condotta, di volta in volta contestata all’agente ed accertata, sia idonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto. Invero, la condotta può essere ritenuta inoffensiva solo se il bene tutelato non è stato leso o messo in pericolo anche in grado minimo.

1.2.Nel caso di specie, i Giudici di merito hanno correttamente evidenziato che le piante, già allo stato di maturazione in cui si trovavano (seppure incompleto), potevano consentire il confezionamento di 550.000 dosi medie singole di marijuana.

Parimenti, sulla base degli accertamenti chimici effettuati, il Giudice di 1^ grado, la cui sentenza si integra con quella di appello, ha adeguatamente giustificato la ricorrenza delle condizioni per configurare l’ipotesi della detenzione di ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

2. La reiezione del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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