T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 19-07-2011, n. 1947

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui era stato annullato il permesso di soggiorno e rigettata l’istanza di rinnovo del medesimo poiché la documentazione presentata relativamente al datore di lavoro era risultata ideologicamente falsa perché la ditta che lo avrebbe assunto risultava inesistente.

Nell’unico motivo di ricorso il ricorrente assumeva che nel procedere all’atto di autotutela non era stata valutata la reale situazione del lavoratore al momento dell’emanazione dell’atto, quando cioè aveva cambiato datore di lavoro proprio perchè si era reso conto che il precedente datore non offriva garanzie di serietà.

Pertanto al momento del provvedimento impugnato il ricorrente godeva di uno stabile rapporto di lavoro e di redditi sufficienti a garantire il suo mantenimento.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 2.12.2008 veniva accolta l’istanza di sospensione dell’atto.

Il ricorso è fondato.

L’atto di autotutela presuppone che vi sia un interesse attuale all’annullamento d’ufficio nel momento in cui viene valutata la possibile illegittimità dell’atto da porre nel nulla.

Nel caso di specie il lavoratore aveva regolarizzato la sua posizione trovando uno stabile e regolare lavoro che non è stato preso in alcuna considerazione dall’amministrazione.

Lo straniero aveva quindi all’epoca di emanazione del provvedimento impugnato tutti i requisiti per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno e peraltro non era dimostrabile che la presentazione della documentazione di un datore di lavoro non regolare fosse frutto di una collusione con chi voleva favorire l’immigrazione clandestina e non di un raggiro di un datore di lavoro che, operando in nero, risulta formalmente inesistente.

Il provvedimento va annullato essendo l’amministrazione tenuta a verificare l’attuale situazione lavorativa del ricorrente.

Dal momento che il provvedimento è stato assunto anche per la mancanza di contraddittorio con il ricorrente che non è stato reperito al momento della comunicazione degli avvisi procedimentali, appare equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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