T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 19-07-2011, n. 1946

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato fondato sulla inesistenza del datore di lavoro indicato nell’istanza di rinnovo.

Nell’unico motivo di ricorso veniva censurato l’illegittimità del provvedimento per non essere stata emessa alcuna sentenza di condanna a carico del ricorrente e per non essere stata considerata la circostanza che il ricorrente ha lavorato per un breve periodo per la società oggetto dell’indagine penale per poi lavorare presso una cooperativa mandando tutte le comunicazioni alla Prefettura.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 16.12.2008 veniva accolto l’istanza sospensiva.

Nell’imminenza dell’udienza di merito la Questura di Milano comunicava che successivamente alla sospensione del provvedimento aveva rilasciato al ricorrente un nuovo permesso di soggiorno.

Ciò determina la cessazione della materia del contendere.

Visto l’esito del ricorso può disporsi la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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