T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 19-07-2011, n. 1944

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui era stato disposto il suo trasferimento in Grecia in quanto risultava che presso quel paese aveva presentato in precedenza istanza per la concessione dell’asilo politico.

Il ricorso si fonda su tre motivi.

Il primo eccepisce la violazione degli artt. 7,8,9,10 e 10 bis L.241\90 nonché dell’art. 3,comma 4, Reg. U.E. 343\2003 e degli artt. 2,comma 6, e 13,comma 7, T.U. Imm. e 3,comma 3, DPR 394\99.

Il ricorrente non è stato messo in condizione di partecipare fattivamente al procedimento relativo al riconoscimento dello status di rifugiato politico con comunicazione tradotte in una lingua a lui nota.

Lo straniero parla solamente la lingua bangla del suo paese e nel provvedimento non vi è nessun riferimento all’impossibilità di trovare un traduttore che conosca la lingua del ricorrente.

Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 722\1954 di ratifica della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, dell’art. 3,comma 2, Reg C.E. 343\2003, dell’art. 3,comma 1, L. 241\90 oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria.

L’art. 3,comma 2, citato consente allo Stato membro di esaminare la domanda anche se ciò non gli competerebbe in base ai rigidi criteri stabiliti dal Regolamento per la competenza alla trattazione della domande di asilo politico.

Ciò è particolarmente importante quando le norme sulla competenza imporrebbero un trasferimento verso un paese che non rispetti gli standards minimi di protezione, come secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, è il caso della Grecia.

La rilevanza che hanno in questo campo le raccomandazioni dell’Alto Commissariato citato avrebbero dovuto consigliare all’Unità di Dublino operante presso il Ministero dell’Interno di effettuare una valutazione più approfondita.

Il terzo motivo contesta la carenza di motivazione a causa di una laconica e standardizzata motivazione anche perché non fornisce alcun chiarimento su come sia stata accertata la preesistenza di una richiesta di protezione presentata in Grecia se non per il fatto che la Grecia ha omesso di rispondere alla richiesta di informazioni nel termine di due mesi.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e sollevava regolamento di competenza.

Alla camera di consiglio del 16.12.2008 veniva accolta la domanda di sospensione con richiesta di riesame del provvedimento.

Il ricorso è fondato.

Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento prot. n. 96369 del 10/9/08,

notificato in data 16/10/08, con il quale l’Unità Dublino presso il Ministero dell’Interno, in merito

all’istanza di riconoscimento dello stato di rifugiato presentata dal ricorrente, ha disposto che il

medesimo "sia trasferito in Grecia, in quanto Stato competente, entro sei mesi dalla data odierna di

accettazione implicita".

Rileva il Collegio come risulti assorbente la censura relativa al difetto di istruttoria e di

motivazione.

L’Amministrazione, infatti, nel provvedimento impugnato si è limitata ad affermare che la Grecia è

un paese terzo sicuro e che non si ravvisano particolari motivi che potrebbero indurre l’Italia ad

assumere la competenza ai sensi dell’articolo 3 c. 2 del regolamento CE 343/2003 (cd. Regolamento

Dublino).

L’Amministrazione, tuttavia, preso atto che la Grecia doveva considerarsi formalmente ancora un

paese sicuro, ha anche fatto riferimento all’inesistenza di " particolari motivi" che avrebbero potuto

indurre l’Italia ad una diversa determinazione. In effetti l’ufficio preposto alla individuazione dello

Stato comunitario competente secondo la rigida e minuziosa sequenza di disposizioni dettate dal

regolamento, pur essendo notoria la situazione in cui versavano i richiedenti protezione

internazionale in Grecia, ha del tutto omesso di prendere in esame gli elementi conoscitivi resi noti

da organismi internazionali di sicuro spessore etico.

Ci si riferisce alla posizione espressa dall’UNHCR sul rinvio dei richiedenti asilo verso la Grecia, in

attuazione del regolamento di Dublino, contenuta nel documento di raccomandazioni del 15 aprile

2008, ed, in precedenza, nel documento del 9 luglio 2007 (Rinvio in Grecia di richiedenti asilo con

domande di riconoscimento dello status di rifugiato "interrotte") ed in quello di novembre 2007

("Studio UNHCR sulla trasposizione della Direttiva Qualifiche").

L’UNHCR – nel documento di raccomandazioni del 15 aprile 2008 – esprime la propria

preoccupazione per le difficoltà che i richiedenti asilo incontrano nell’accesso e nel godimento di

una protezione effettiva, in linea con gli standard internazionali ed europei e raccomanda

espressamente i Governi di non rinviare in Grecia i richiedenti asilo in applicazione del regolamento

Dublino fino ad ulteriore avviso. Raccomanda, invece, ai Governi, "l’applicazione dell’articolo 3

(2) del regolamento Dublino, che permette agli Stati di esaminare una richiesta di asilo anche

quando questo esame non sarebbe di propria competenza secondo i criteri stabiliti dal regolamento

stesso".

Le problematiche sul sistema asilo della Grecia, riscontrate dall’UNHCR sin dal novembre 2007,

che avevano indotto nel 2008 sia la Norvegia che la Finlandia a sospendere i trasferimenti in Grecia

e che avevano portato nel 2007 la stessa Unione Europea a promuovere una procedura di infrazione

nei confronti della Grecia a causa della non conformità della propria legislazione al regolamento

Dublino II, consentono dunque di ritenere non sufficientemente approfondita la verifica della

sussistenza di ragioni di opportunità idonee a giustificare, nel caso di specie, l’applicazione della

norma di chiusura, che consente allo stato membro in casi eccezionali di derogare alla formale

applicazione della procedura di individuazione della competenza.

La difficile situazione nella quale versano i richiedenti asilo in Grecia più volte denunciata da

organismi internazionali, è stata oggetto di disamina da parte della stessa Corte europea dei diritti

dell’Uomo che con decisione dell’11 giugno 2009 (ric. N.53541/07 S.D.c/ Grecia), ha ritenuto la

Grecia responsabile della violazione dei diritti di un cittadino turco che aveva chiesto asilo nel

2007. Secondo la Corte europea, la Grecia, date le condizioni in cui l’uomo è stato detenuto, ha

violato l’articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani relativo al divieto di tortura e

trattamenti inumani o degradanti, e l’articolo 5 della Convenzione che sancisce il diritto alla libertà

e quello di contestare la legittimità della detenzione.

La stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con provvedimento del 18/11/08 ha ordinato allo

Stato Italiano di non trasferire in Grecia un cittadino afgano richiedente asilo.

Ritiene dunque il Collegio che detti elementi, pur se deducibili da atti privi di forza cogente

nell’attuale sistema normativo, avrebbero dovuto indurre,quanto meno, l’amministrazione ad

effettuare una più approfondita valutazione della particolare situazione nella quale si sarebbe potuto

trovare il ricorrente, in quanto richiedente asilo, chiarendo, proprio con riferimento alla situazione

dello stesso, per quale ragione, nonostante le contrarie raccomandazioni internazionali, il suo

trasferimento verso detto Stato dovesse ritenersi obbligatorio o comunque preferibile rispetto alla

possibilità di far applicazione, nel caso in esame, dell’articolo 3, c. 2 del regolamento CE

343/2003,(considerazioni queste condivise da TAR PugliaLecce, 24 giugno 2008, n. 1870, ed

assunte a motivazione di ordinanze, in sede cautelare, da Cons. Stato Sez. VI ord. n. 666/09;

667/09; 668/09; 3293 del 26/6/09).

Per le ragioni esposte, il ricorso va, dunque, accolto, con assorbimento delle ulteriori censure

dedotte e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato.

Trattandosi delle prime pronunce in relazione al caso di specie possono essere compensate le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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