T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 19-07-2011, n. 1943

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno perché la documentazione presentata era risultata insufficiente per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.

Nell’unico motivo di ricorso veniva censurata la carenza di motivazione per aver genericamente affermato che il ricorrente non aveva reperito un nuovo lavoro nei termini di legge e la carenza di istruttoria perché la circostanza non era vera come avrebbe potuto essere dimostrato se ad occuparsi della pratica fosse stata la Questura di Roma, città nella quale il ricorrente si era nelle more del procedimento trasferito.

Il Ministero dell’interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 13.1.2009 veniva accolta l’istanza sospensiva per carenza di istruttoria.

Il ricorso non è fondato.

Dalla documentazione inviata dalla Questura di Milano che ha provveduto a riesaminare l’istanza è emerso che la ditta in Roma che avrebbe offerto l’attività lavorativa al ricorrente già nel 2009 risultava cessata da due anni per cui quest’ultimo non risulta aver lavorato negli ultimi anni non avendo fornito ulteriore documentazione alla Questura.

L’approfondimento istruttorio che è stato effettuato all’esito del provvedimento sospensivo ha consentito di verificare che la motivazione del provvedimento risponde all’effettiva situazione in cui versa il ricorrente.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Per ragioni di equità sociale appare opportuno compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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